Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7708 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14938 -20 14 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso lo studio legale degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi -rottamazione ter estinzione
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – per la cassazione della sentenza n. 697/14/2013 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 4 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per IRPEF ed IVA relativi all’anno d’imposta 20 02, divenuti definitivi per mancata impugnazione, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replicava la sola RAGIONE_SOCIALE, rimanendo intimata RAGIONE_SOCIALE
Successivamente il contribuente depositava istanza di adesione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 (cd. rottamazione ter).
A seguito di richiesta di informazioni sugli esiti della definizione agevolata, che questa Corte rivolgeva con ordinanza interlocutoria all’RAGIONE_SOCIALE , la difesa erariale con istanza del 21 marzo 2022, nel trasmettere la nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma , che dava atto dell’adesione del contribuente alla predetta rottamazione, avanzava istanza di estinzione del giudizio ancorché il contribuente non avesse completato il pagamento di tutte le rate.
Considerato che:
Va preliminarmente esaminata l’istanza della difesa erariale, di estinzione del giudizio per avere il ricorrente aderito alla c.d. rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui al l’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ed anche se lo stesso non ha provveduto al pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE rate concordate.
L’istanza può essere accolta.
A ncorché l’art. 3, comma 6, citato, preveda che « l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati », il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata non è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio. Al riguardo, infatti, questa Corte, esaminando funditus la questione, seppur con riferimento ad altra disposizione agevolatrice, ha affermato che «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 -01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020 e Cass. n. 7439 del 2022, cui la stessa difesa erariale ha fatto riferimento nell’istanza in esame ).
Invero, interrogandosi proprio sulla sorte del processo di cassazione in presenza del verificarsi dell’eventualità in cui la parte contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore e, dunque, da un’assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, ed esaminando le due ipotesi in cui il rinunciante sia ricorrente, come nel caso di specie, ovvero intimato, resistente o controricorrente, h a affermato che ‘la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege. Ne segue che è ragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.». In tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stesso legislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare
l’espressione “estinzione”, sia i casi nei quali, pur in mancanza dell’uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmente tale da consentire di individuare una fattispecie estintiva».
Pertanto, nel caso in esame, in cui non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1)
In buona sostanza, «La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell’art. 6 più volte citato» del d.l. n. 193 del 2016, convertito (nel caso di specie, comma 14 dell’art. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito).
La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa corte dal riferire dei motivi di ricorso.
Non deve provvedersi sulle spese «in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente» (Cass. n. 24083 del 2018 cit.).
Non ricorrono nemmeno i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, in quanto tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma in data 15 marzo 2024