Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27845  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27832/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato-
avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  SALERNO  n.  517/2019 pubblicata  il 16/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto in via principale  da  RAGIONE_SOCIALE  nella controversia con NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 05/04/2013 a NOME COGNOME con riferimento a cartella di pagamento notificata il 18/09/2009 relativa a contributi previdenziali per gli anni dal 1996 al 2001 e per l’anno 2008.
 Il  Tribunale  di  Salerno  accoglieva  l’eccezione  di  prescrizione sollevata da NOME COGNOME e per l’effetto accoglieva l’opposizione.
La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, riteneva la validità ed efficacia della notifica della cartella esattoriale del 2009 e la tardività della opposizione con riferimento alla proposizione della eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla definitiva formazione del titolo ed alla interruzione della prescrizione compiuta per mezzo della notifica della intimazione di pagamento. Per l’effetto rigettava l’opposizione originariamente proposta dalla COGNOME.
Per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME, con ricorso affidato a sei motivi e illustrato da memoria, ai quali RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 In  via  pregiudiziale  deve dichiararsi  l’estinzione  del  giudizio  ex art.12 bis del d.l. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.
La parte ricorrente con la memoria del 25/02/2025 ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg.
della legge n.197/2022) e con le successive memorie ex art.380 bis .1 cod. proc. civ. del 13/05/2025 e 14/05/2025 ha depositato: a) la determinazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) il pagamento della prima rata nei termini di legge; c) il pagamento di alcune RAGIONE_SOCIALE rate con scadenza successiva alla prima. 3. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della legge n.197/2022 prevede che: «L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme determinate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entrato in vigore l’art. 12 bis del d.l. n.84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»): «Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del
2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decretolegge  n.  202  del  2024  e  della  documentazione  attestante  il versamento della prima o unica rata».
Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12 bis del d.l. n.84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/09/2025 n.25163).
Per quanto concerne la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall’art.310  ultimo  comma  cod.  proc.  civ.,  secondo  la  quale  « Le spese del processo estinto stanno a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate».  Non  vi  è  dunque  luogo  a  pronunciare  sulle  spese processuali.
 L a  declaratoria  di  estinzione  esclude  l’applicabilità  dell’art.  13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2 018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME