Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19851 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19851 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 15003/2024
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CUTRO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 809/2/2024, depositata il 18 marzo 2024 e notificata il 22 aprile 2024.
Visto l’atto depositato il 9 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 15/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 2272/2025
Numero di raccolta generale 19851/2025
Data pubblicazione 17/07/2025