Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7126 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
Oggetto:
Estinzione per rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 437/2016, proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato i rispettivi indirizzi PEC, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 612/2015, pronunciata il 7 maggio 2015 e depositata il 21 maggio 2015, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta rinuncia;
udito, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, che ha dichiarato l’accettazione di detta rinuncia.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’Ufficio di Rapallo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione, ai fini IRPEF ed addizionale regionale, ai sensi degli artt. 9 e 81, nel testo applicabile ratione temporis , del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nei confronti del sig. NOME COGNOME, plusvalenza non dichiarata, ritenuta dall’Amministrazione finanziaria derivante dal conferimento RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione, pari al 40% del capitale sociale, detenute dal COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella società di diritto inglese RAGIONE_SOCIALE
La misura di detta partecipazione era stata determinata nella quota del 40% per effetto di atto transattivo intervenuto, contestualmente al conferimento RAGIONE_SOCIALE quote, col sig. COGNOME, che ne diveniva
titolare nel restante 60%, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE vicende della successione testamentaria della contessa NOME COGNOME, deceduta l’8 gennaio 2001, il cui patrimonio comprendeva altresì le quote della predetta società italiana, proprietaria del prestigioso immobile denominato Villa Altachiara in Portofino.
L’Amministrazione – disattesa perizia di parte di stima RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione nella D.M.C. RAGIONE_SOCIALE, il cui valore complessivo era stato in detta perizia determinato in euro 9.200.000,00, sulla base di incarico di mediazione per la cessione dell ‘immobile reperito nel corso di accesso domiciliare presso la suddetta villa, per il prezzo di euro 31.000.000,00 -aveva quantificato la plusvalenza in euro 11.992.830, importo ottenuto sottraendo al presunto valore di euro 31.000.000,00 il costo di acquisto della partecipazione anzidetta di euro 1.017,924, come da denuncia di successione e ragguagliando il risultato alla quota del 40% detenuta dal COGNOME.
Quest’ultimo impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Genova, che respinse il ricorso.
Avverso detta sentenza il COGNOME propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Liguria che, con sentenza n. 612/2015, depositata il 21 maggio 2015, non notificata, accolse solo parzialmente il gravame, limitatamente alla domanda di riconoscimento dell’aliquota del 27% ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ritenendo corretta la stima del valore di mercato del bene, respingendo nel resto l’appello.
Segnatamente, per quanto qui di rilievo, la CTR ritenne corretta la determinazione del valore di mercato RAGIONE_SOCIALE quote societarie sulla base del valore dell’immobile desunto dal suddetto incarico di mediazione, ritenendo inattendibile il valore viceversa indicato dal contribuente sulla base della perizia a firma del rag. COGNOME, in quanto (così testualmente la pronuncia in esame) «stima assolutamente di parte e priva di ogni requisito formale per poterla altrimenti considerare».
La CTR disattese anche l’appello nella parte in cui il contribuente, nella determinazione della plusvalenza non dichiarata contestata, chiedeva riconoscersi le passività gravanti sull’asse ereditario della contessa NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza della CTR della Liguria il contribuente ricorre per cassazione in forza di quattro motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso per tardivi tà.
In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che tra essa (oltre ad altre parti) e l’RAGIONE_SOCIALE era stato concluso un accordo per effetto del quale il contribuente si era impegnato a definire le proprie pendenze tributarie mediante la definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 225/2016, col versamento degli importi previsti, essendo stato l’accordo regolarmente adempiuto.
Il menzionato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha reso quindi in udienza le conclusioni definitive come trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente rende superflua la puntuale indicazione dei motivi del ricorso medesimo, restandone preclusa la disamina.
Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo AVV_NOTAIO, avendo altresì confermato l’Avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presente in udienza la relativa accettazione, in presenza della quale ricorrono le condizioni per
disporre la compensazione tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024