Estinzione Giudizio: Quando il Silenzio Costa Caro in Cassazione
L’estinzione del giudizio per inattività della parte ricorrente rappresenta un esito processuale tanto drastico quanto significativo. Una recente decisione della Corte di Cassazione, il Decreto n. 22495/2025, illumina le conseguenze dell’inerzia processuale nel contesto del rito semplificato di cui all’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo provvedimento sottolinea come la mancata risposta a una proposta di definizione del giudizio equivalga a una rinuncia al ricorso, con inevitabili conseguenze anche sul piano delle spese legali. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Una volta giunto in Corte di Cassazione, il procedimento è stato oggetto di una proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente comunicata alle parti.
Questo specifico articolo del codice di rito prevede un meccanismo acceleratorio: il relatore designato può formulare una proposta su come definire il ricorso (ad esempio, dichiarandolo inammissibile o manifestamente infondato). Le parti, ricevuta tale comunicazione, hanno un termine perentorio per chiedere che la Corte decida comunque il ricorso in udienza. Nel caso di specie, il ricorrente, pur avendo ricevuto la proposta, ha lasciato decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza di decisione.
Il principio di diritto sull’estinzione del giudizio
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. Questa norma stabilisce una presunzione legale di rinuncia: se la parte ricorrente, dopo la comunicazione della proposta, non deposita una richiesta di decisione nel termine previsto, il suo ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, il processo si estingue.
L’estinzione del giudizio non è una decisione sul merito della controversia, ma una presa d’atto della cessazione dell’interesse della parte a proseguire l’azione legale. È una sanzione processuale per l’inerzia, volta a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, eliminando i procedimenti che le stesse parti non dimostrano più di voler coltivare attivamente.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in modo lineare e consequenziale. In primo luogo, ha verificato il presupposto oggettivo: la comunicazione della proposta di definizione del giudizio a tutte le parti coinvolte. Successivamente, ha constatato il dato temporale: il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che il ricorrente avesse depositato un’istanza per la fissazione della decisione.
A fronte di questa inerzia, i giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie normativa. Hanno applicato la presunzione di rinuncia al ricorso prevista dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. L’automatismo di questa norma ha portato inevitabilmente alla declaratoria di estinzione del giudizio, come disciplinato dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Infine, la Corte ha provveduto alla regolamentazione delle spese processuali. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato la parte ricorrente (la cui inerzia ha causato l’estinzione) al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 2.900,00 oltre oneri accessori.
Conclusioni
Il decreto in esame offre un importante monito per tutti i litiganti e i loro difensori. Evidenzia come nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, le scadenze procedurali non siano mere formalità, ma elementi sostanziali che possono determinare l’esito del giudizio. La mancata attivazione entro i termini stabiliti dalla legge può portare all’estinzione del giudizio, vanificando le ragioni del ricorso e comportando una condanna alle spese. Questa decisione riafferma l’importanza di una gestione attenta e proattiva del contenzioso, specialmente di fronte a meccanismi procedurali pensati per accelerare la definizione delle liti.
Cosa accade se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Cassazione?
Se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il suo ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Su quale base giuridica la Corte dichiara l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte basa la sua decisione sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce una presunzione di rinuncia in caso di inerzia del ricorrente, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Le spese legali sono a carico della parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione del processo. Viene condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22495 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22495 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4006/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA UFFICIO LEGALE
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.2985/2022 depositata il 13/07/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17/07/2025