Estinzione del Giudizio: Come la Pace Fiscale Chiude il Contenzioso Tributario
L’adesione a una sanatoria fiscale, comunemente nota come ‘pace fiscale’, può avere un effetto risolutivo sui processi tributari in corso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come il completamento di una definizione agevolata porti inevitabilmente all’estinzione del giudizio pendente, offrendo una via d’uscita definitiva dal contenzioso. Analizziamo questa decisione per comprendere il meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dall’Accertamento al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’imprenditrice operante nel settore delle costruzioni generali. L’amministrazione finanziaria, applicando gli studi di settore per l’anno d’imposta 2005, aveva rideterminato gli imponibili ai fini delle imposte dirette e indirette, recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni.
La contribuente ha contestato l’atto, ma il suo ricorso è stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Determinata a far valere le proprie ragioni, ha proposto ricorso per cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Mentre il processo era pendente in Cassazione, la situazione ha preso una svolta decisiva. La contribuente ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dal D.L. n. 119 del 2018, aderendo alla definizione agevolata per i tributi oggetto della lite. Ha quindi seguito il piano di rateizzazione previsto e, nel marzo 2023, ha versato l’ultima quota, saldando completamente il proprio debito con il fisco secondo le modalità agevolate.
Il suo difensore ha prontamente comunicato alla Corte l’avvenuta definizione della controversia, producendo la documentazione necessaria, come l’istanza di adesione e le quietanze di pagamento, e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, esaminata la documentazione e i fatti, ha accolto l’istanza, dichiarando l’estinzione del giudizio. Questa decisione si fonda su due pilastri.
In primo luogo, l’avvenuto e documentato perfezionamento della definizione agevolata fa venir meno l’oggetto stesso della controversia. Pagando quanto dovuto secondo la procedura speciale, la contribuente ha sanato la propria posizione, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato un ulteriore elemento procedurale: era decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza che fosse stata presentata un’istanza di trattazione della causa. Questo aspetto, di per sé, era sufficiente a giustificare la chiusura del procedimento.
Infine, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che, in conformità con la normativa sulla definizione agevolata (art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018), le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciascuna parte, quindi, ha sostenuto i propri costi.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono tanto procedurali quanto sostanziali. La motivazione principale risiede nel perfezionamento della definizione agevolata. La legge, offrendo questa opportunità, mira a ridurre il contenzioso tributario e a garantire un’entrata certa per l’erario. Una volta che il contribuente adempie agli obblighi previsti dalla sanatoria, la pretesa fiscale originaria viene meno, e con essa l’interesse a proseguire il giudizio. La dichiarazione di estinzione è la logica e necessaria conseguenza di questo percorso. A ciò si aggiunge la motivazione puramente processuale legata al mancato deposito dell’istanza di trattazione entro i termini, che rafforza ulteriormente la decisione di chiudere il procedimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale per i contribuenti: la definizione agevolata è uno strumento efficace non solo per sanare i debiti fiscali a condizioni vantaggiose, ma anche per chiudere definitivamente le liti pendenti. La decisione sottolinea che, una volta completato il percorso della sanatoria, il processo in corso si estingue automaticamente, con il vantaggio ulteriore che le spese legali vengono compensate tra le parti. Per i professionisti e i contribuenti, ciò significa che l’opzione della definizione agevolata deve essere sempre valutata con attenzione quando è disponibile, in quanto può rappresentare la via più rapida ed economicamente vantaggiosa per risolvere complesse controversie tributarie.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente paga il debito tramite una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. Una volta che il debito oggetto della lite è stato saldato secondo le modalità previste dalla definizione agevolata, viene meno la materia del contendere e il giudizio non ha più motivo di proseguire.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo la normativa specifica richiamata nell’ordinanza (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018), le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte sostiene i propri costi legali.
Quali sono le ragioni specifiche che hanno portato la Corte a dichiarare l’estinzione in questo caso?
Le ragioni sono due: la prima è che la contribuente aveva completato il pagamento di tutte le rate previste dalla definizione agevolata, perfezionando così la sanatoria. La seconda, rilevata d’ufficio dalla Corte, è che era comunque decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza che fosse stata presentata un’istanza per la trattazione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1438/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’ RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -resistente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO-ROMA n. 3723/2015 depositata il 25/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME , esercente attività di lavori generali di costruzione di edifici, a seguito di questionario, era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2005, mediante il quale l’Agenzia delle entrate, in applicazione degli studi di settore, rideterminava gli imponibili ai fini delle imposte dirette ed indirette, per l’effetto recuperando le maggiori imposte , oltre interessi e sanzioni.
La contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso, respinto dalla CTP di Roma con la sentenza n. 972/10/2014.
La contribuente proponeva appello, respinto dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi (poiché il primo è in realtà articolato in due sotto-motivi). Si costituiva l’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
Con atto in data 17 luglio 2023, il difensore della contribuente rappresentava che questa, il 29 maggio 2019, aveva aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, in relazione ai tributi portati nell’avviso di accertamento oggetto di giudizio e che il 27 marzo 2023 aveva saldato l’ultima quota prevista dal piano di rateizzazione, producendo l’istanza di definizione agevolata e le quietanze di versamento di tutte le rate ed instando per la cessazione della materia del contendere.
Considerato quanto innanzi, e rilevato, comunque, essere decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2023.