Estinzione del Giudizio: Come la Definizione Agevolata Chiude le Liti Fiscali
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro su come le procedure di sanatoria fiscale possano intersecarsi con i processi tributari in corso, portando a una rapida conclusione delle controversie. In questo caso, l’adesione del contribuente alla estinzione del giudizio tramite la definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022 ha determinato la fine del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, dimostrando l’efficacia di questi strumenti deflattivi.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società cooperativa sociale, con cui si contestava il mancato versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2008. La cooperativa aveva impugnato l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che però aveva respinto il suo ricorso.
Non arrendendosi, la società aveva proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale, la quale, riformando la decisione di primo grado, accoglieva le ragioni del contribuente. A questo punto, è stata l’Agenzia delle Entrate a impugnare la sentenza d’appello, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata e l’Estinzione del Giudizio
Mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, la società cooperativa ha colto l’opportunità offerta dalla normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti. In data 28 dicembre 2023, ha presentato istanza per chiudere la controversia, depositando la documentazione che attestava l’avvenuto versamento degli importi dovuti secondo la procedura agevolata. Questo atto ha rappresentato il punto di svolta, trasformando la natura stessa del procedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha preso atto della volontà del contribuente e ha verificato la sussistenza dei presupposti normativi per l’estinzione del giudizio. I giudici hanno richiamato espressamente l’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Tale norma stabilisce che l’estinzione del procedimento è una conseguenza diretta dell’adesione alla sanatoria, anche nel caso in cui sia stato versato solo il primo rateo delle somme dovute.
La Corte non è quindi entrata nel merito dei motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’intervento della normativa speciale ha reso superfluo ogni ulteriore esame della controversia. Il procedimento ha perso il suo oggetto. Di conseguenza, i giudici hanno semplicemente dichiarato l’estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate, una prassi consolidata in casi di cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia l’impatto significativo che le normative di ‘tregua fiscale’ hanno sul sistema giudiziario tributario. Offrono una via d’uscita pragmatica dalle liti, consentendo ai contribuenti di definire la propria posizione con certezza e, spesso, con un risparmio economico, e allo stesso tempo alleggerendo il carico di lavoro delle corti di giustizia. L’ordinanza conferma che la corretta attivazione della procedura di definizione agevolata, supportata dalla prova del pagamento, costituisce un presupposto sufficiente e vincolante per la declaratoria di estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente la porta a ulteriori discussioni sul merito della pretesa fiscale originaria.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle liti pendenti?
Il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito.
Per ottenere l’estinzione del giudizio è necessario saldare l’intero importo previsto dalla definizione agevolata?
No, la legge e la Corte di Cassazione confermano che per l’estinzione del giudizio è sufficiente il versamento anche solo della prima rata delle somme dovute.
In caso di estinzione del giudizio per adesione a una sanatoria, chi paga le spese processuali?
La Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi una condanna per la parte soccombente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29428/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVO CATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 507/2016 depositata il 17/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La CTP di Chieti ha respinto il ricorso proposto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2008.
La contribuente ha proposto appello che la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, ha accolto.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e, in data 28.12.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio , contemplata anche in caso di versamento della prima rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
estingue il processo spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma il 17.1.2024