Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3836 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3836 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5791/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA della LOMBARDIA n. 6130/2014 depositata il 25/11/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 6130/2014 depositata in data 25/11/2014, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, per un importo complessivo di Euro 703.685.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La società ricorrente, successivamente, ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, relativa alle annualità 2005 e 2006, corredata dalla comunicazione dell’agente della riscossione per l’importo pari a complessivi Euro 362.504,28 e da documentazione inerente ai pagamenti eseguiti.
Successivamente al rinvio a nuovo ruolo ad opera dell’ ordinanza interlocutoria di questa Corte, deliberata in data 25/05/2021, il contribuente ha depositato, in data 24/03/2023, istanza di
sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29/12/2022, n. 197, sino alla data del 10/07/2023.
Con ordinanza interlocutoria, n. 16253/2023, pubblicata in data 08/06/2023, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
La parte ricorrente, con istanza depositata in data 26/09/2023, ha depositato tre istanze di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022, per l’importo complessivo di Euro 434.615 corredat e da copia quietanza di due F24 per il medesimo importo, in relazione alle annualità 2007, 2008 e 2009.
…
Considerato che:
Risulta agli atti l’adesione della parte ricorrente a due diverse adesioni agevolate (d.l. n. 193 del 2016 e legge n. 197 del 2022), accompagnate dalla documentazione dei pagamenti eseguiti.
Questa Corte ha precisato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 29394).
Con riferimento alle tre istanze di adesione agevolata ex legge n. 197 del 2022 non si pongono particolari questioni ermeneutiche in ordine alla declaratoria di estinzione, stante la coincidenza degli importi indicati delle domande con gli F24 quietanzati prodotti dalla parte ricorrente.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio . Così deciso in Roma, il 04/12/2024.