Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/06/2025
ESTINZIONE GIUDIZIO – CESSATA MATERIA CONTENDERE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33703/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE -socio unico Comune di Palermo -(codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal prof. avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI PALERMO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , già rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 1670/3/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia depositata in data 17 aprile 2018. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025. Numero sezionale 5201/2025 Numero di raccolta generale 16869/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 261 5 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2006;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 408/5/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo;
avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 19 novembre 2018, formulando quattro motivi d’impugnazione;
il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il 18 dicembre 2018;
con istanza depositata in data 15 maggio 2025 la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che l’atto impugnato è stato annullato dal Comune;
RITENUTO CHE:
il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo l’istante documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale;
in ragione dell’accordo raggiunto e come da richiesta di parte, le spese del presente grado del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate;
3. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); Numero sezionale 5201/2025 Numero di raccolta generale 16869/2025 Data pubblicazione 23/06/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME