Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo Fiscale Chiude la Causa
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi prima di una sentenza definitiva. Questo accade quando sopravviene un evento che rende superfluo proseguire il processo. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questa dinamica nel contesto tributario, dove un accordo tra contribuente e Fisco ha posto fine a una lunga battaglia legale. Analizziamo come l’adesione a una definizione transattiva abbia portato alla chiusura del procedimento.
I Fatti del Caso: Dal Contenzioso all’Accordo
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il contenzioso vedeva contrapposta la società all’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia, durante il corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha deciso di avvalersi di uno strumento normativo che consente di chiudere le pendenze con il Fisco: la cosiddetta ‘definizione transattiva’.
Formalizzando l’adesione a questa procedura, la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire oltre con il contenzioso.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: se la parte che ha promosso il giudizio vi rinuncia, il processo non ha più ragione di esistere.
Inoltre, la Corte ha stabilito la compensazione delle spese legali. Ciò significa che ciascuna delle due parti (la società e l’Amministrazione Finanziaria) dovrà sostenere i costi dei propri avvocati, senza che una debba rimborsare l’altra. Questa scelta è spesso adottata quando il processo si chiude per un accordo o per una rinuncia, riflettendo la cessata materia del contendere.
L’iter Procedurale Post-Decreto
Il decreto prevede un’ulteriore fase: la comunicazione ai difensori delle parti. Questi ultimi hanno a disposizione un termine di dieci giorni per richiedere, se lo ritengono necessario, la fissazione di un’udienza. Si tratta di una garanzia processuale per assicurare che la decisione sia pienamente condivisa e non vi siano ulteriori questioni da dirimere.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è chiara e lineare. La Corte ha constatato l’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia al ricorso, esplicitamente motivato dall’adesione della società alla definizione transattiva prevista dalla Legge n. 197/22. Questa legge offriva ai contribuenti la possibilità di risolvere le liti pendenti con il fisco in modo agevolato.
Poiché la rinuncia è un atto che pone fine alla volontà di proseguire la controversia, il presupposto stesso del giudizio viene meno. La Corte, applicando l’art. 391 del codice di procedura civile, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La compensazione delle spese è una diretta conseguenza logica e giuridica di questa situazione, in quanto la fine del contenzioso non è dovuta alla vittoria di una parte sull’altra, ma a una scelta conciliativa.
Conclusioni
Questo decreto della Cassazione, sebbene di natura prettamente processuale, offre importanti spunti pratici. Evidenzia come gli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali rappresentino un’alternativa concreta e strategica ai lunghi e onerosi percorsi giudiziari. Per i contribuenti, la possibilità di chiudere una pendenza attraverso un accordo transattivo può tradursi in un notevole risparmio di tempo e risorse, eliminando l’incertezza legata all’esito del giudizio. La conseguente estinzione del processo e la compensazione delle spese legali sono il naturale corollario di una scelta che privilegia la conciliazione rispetto allo scontro processuale.
Cosa succede a un processo in Cassazione se la parte ricorrente rinuncia al ricorso?
Il processo si estingue. La Corte prende atto della rinuncia e dichiara la fine del giudizio, poiché non c’è più una parte che chiede una decisione nel merito.
Perché le spese legali sono state compensate tra le parti?
Le spese sono state compensate perché il giudizio non si è concluso con la vittoria di una parte sull’altra, ma a seguito di un atto di rinuncia motivato da un accordo transattivo. In questi casi, il giudice ritiene equo che ogni parte sostenga i propri costi legali.
Che cos’è una definizione transattiva in ambito fiscale?
È un accordo previsto dalla legge che consente al contribuente e all’Amministrazione Finanziaria di risolvere una controversia fiscale pendente, solitamente attraverso il pagamento di un importo forfettario e ridotto, ponendo così fine alla lite.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17092 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17092 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/06/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 31739/2018
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE SOCIO UNICO, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1288/2/2018 depositata il 2 agosto 2018.
Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 12/06/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME
Numero registro generale 31739/2018
Numero sezionale 1808/2025
Numero di raccolta generale 17092/2025
Data pubblicazione 25/06/2025