Estinzione del Giudizio: Cosa Succede se l’Ente Impositore Rinuncia al Ricorso?
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un processo possa concludersi senza una decisione sul merito della questione. Parliamo del caso dell’estinzione del giudizio, un meccanismo processuale che si verifica quando una delle parti, in questo caso l’ente ricorrente, decide di fare un passo indietro, rinunciando al proprio ricorso. Analizziamo insieme questa vicenda per capire le dinamiche e le conseguenze di tale scelta.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda trae origine da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una società di leasing. L’oggetto della disputa era un avviso di accertamento con cui l’ente impositore aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile di proprietà della società.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società contribuente. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale, però, aveva respinto l’appello dell’ente. Non soddisfatta, l’Agenzia aveva deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per cassazione.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Il colpo di scena avviene con un atto successivo alla proposizione del ricorso. L’Agenzia delle Entrate, ovvero la parte ricorrente, deposita un’istanza formale con cui dichiara di voler rinunciare al ricorso stesso. Questo atto unilaterale è decisivo e cambia completamente il corso del procedimento.
La rinuncia al ricorso è una facoltà della parte che ha promosso l’impugnazione e, quando viene formalizzata, produce un effetto diretto e ineludibile: impedisce alla Corte di esaminare la questione nel merito e la obbliga a prendere atto della volontà della parte di non proseguire il contenzioso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto dell’istanza di rinuncia depositata dall’Ufficio, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Con questa pronuncia, il processo si è concluso definitivamente. È importante sottolineare che la Corte non ha emesso alcuna decisione sulle spese di lite, poiché la società di leasing, parte intimata, non si era formalmente costituita nel giudizio di cassazione, ovvero non aveva partecipato attivamente al procedimento presentando proprie difese.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono puramente procedurali e non entrano nel vivo della controversia fiscale. La Corte ha semplicemente rilevato l’esistenza di un’istanza di rinuncia al ricorso, depositata dalla parte ricorrente in data 12 maggio 2020. Questo evento processuale è di per sé sufficiente a determinare la fine del contenzioso.
La Corte chiarisce inoltre la questione delle spese processuali. In assenza di una controparte costituita in giudizio, non vi è alcun soggetto a cui possano essere liquidate le spese. Se la società si fosse costituita e avesse sostenuto dei costi per difendersi, la parte rinunciante sarebbe stata probabilmente condannata a rimborsarli.
Le Conclusioni
L’ordinanza dimostra come l’estinzione del giudizio per rinuncia sia uno strumento che pone fine a una controversia in modo tombale. La conseguenza pratica principale è che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, diventa definitiva a tutti gli effetti. La rinuncia dell’Agenzia delle Entrate ha quindi consolidato la vittoria ottenuta dalla società contribuente nei gradi di merito. Questo esito evidenzia come, anche nel contenzioso tributario, le scelte strategiche e procedurali delle parti possano essere più determinanti di una lunga battaglia legale sul merito della questione.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’?
Significa la chiusura definitiva di un procedimento legale prima che si arrivi a una sentenza che decida sulla questione principale, in questo caso a causa della rinuncia della parte che aveva presentato il ricorso.
Perché il giudizio si è estinto in questo caso specifico?
Il giudizio si è estinto perché l’Agenzia delle Entrate, che aveva originariamente presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ha successivamente depositato un’istanza formale con cui ha dichiarato di voler rinunciare al proprio ricorso.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese legali perché la controparte, ovvero la società di leasing, non si era ‘costituita in giudizio’, cioè non aveva partecipato formalmente al procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Mancando una controparte attiva, non c’era nessuno a cui rimborsare eventuali spese legali sostenute.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13123-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 2720/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/2/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di accertamento per la rideterminazione del classamento dell’immobile, con attribuzione di nuova rendita catastale, di proprietà di quest’ultima;
la società contribuente è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 12/5/2020 l’Ufficio ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
1.2. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della società contribuente
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità