Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 190/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL) e COGNOME NOME (domicilio digitale:
EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 1331/2016 depositata il 23 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna la cartella esattoriale n. 093 2011 00018197 06 notificatagli dall’agente della riscossione Equitalia Centro s.p.a., recante l’intimazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo sulla base di un avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF emesso Ravenna dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 1998, divenuto definitivo per effetto dell’estinzione del relativo giudizio di impugnazione, non riassunto nel termine di legge a sèguito del rinvio della causa al primo giudice disposto d’ufficio da questa Corte a norma degli artt.
nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. L’adìta Commissione, nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, ritenuta la fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente, annullava l’atto esattivo impugnato, dichiarando prescritta la pretesa tributaria in conseguenza dell’intervenuta estinzione del giudizio di impugnazione del sottostante avviso di accertamento.
La pronuncia veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, la quale, con sentenza n. 1331/2016 del 23 maggio 2016, in accoglimento dell’appello erariale e nella contumacia di Equitalia Centro s.p.a., rigettava l’originario ricorso della parte privata.
A fondamento del «decisum» i giudici regionali osservavano che: -la mancata riassunzione aveva provocato l’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, verificatasi il 16
settembre 2010, ma non anche quella dell’atto impositivo, che da quella stessa data era divenuto definitivo; -la notificazione della cartella era stata eseguita l’11 marzo 2011, nel rispetto del termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973; -la procedura di riscossione risultava, quindi, tempestivamente attivata.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ed RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con autonomi controricorsi.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti, .
1.1 Viene ascritto alla CTR di aver trascurato di valutare una serie di circostanze prospettate dal contribuente, la cui disamina avrebbe potuto condurla a una diversa decisione della controversia.
1.2 In particolare, si assume che nella motivazione della sentenza il collegio di secondo grado non avrebbe speso alcuna parola sulle seguenti questioni: (a)inammissibilità dell’appello erariale per difetto di specificità dei motivi; (b)giudicato interno formatosi sulla statuizione di annullamento della cartella esattoriale in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di Equitalia Centro s.p.a., unico soggetto legittimato a resistere all’opposizione riguardante tale atto; (c)nullità del ruolo e della susseguente cartella di pagamento per omessa pronuncia del decreto dichiarativo dell’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento presupposto; (d)decadenza di Equitalia
Centro s.p.a. dal per intervenuto decorso del termine fissato dall’art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, non soggetto alle cause di interruzione previste per la prescrizione, giusta il disposto dell’art. 2964 c.c.; (e)inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale; (f)inesistenza della detta cartella per mancanza di sottoscrizione.
1.3 La censura deve essere correttamente inquadrata nel paradigma di cui al numero 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., avendo il ricorrente denunciato non già la mancata disamina di fatti decisivi e controversi, nei termini esplicitati dalle Sezioni Unite con l’arresto n. 8053/2014, bensì l’omessa pronuncia da parte della CTR in ordine ad alcune questioni sottoposte al suo vaglio, e quindi un «error in procedendo» asseritamente consistito nella violazione dell’art. 112 c.p.c..
1.4 Tanto premesso, il motivo è privo di fondamento.
1.5 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l’implicito rigetto degli argomenti non trattati, presupponendo come suo necessario antecedente logico -giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12476/2024, Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020).
1.6 È inoltre costante l’insegnamento di legittimità secondo cui, in base a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., ispirata ai princìpi di economia e di ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111 della Carta fondamentale, una volta verificata l’omessa statuizione su un motivo di appello -e il principio è estensibile alle eccezioni sollevate e alle questioni riproposte in secondo grado dalla parte appellata -, questa Corte può evitare la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la controversia nel merito, allorquando la questione di diritto prospettata risulti priva di fondamento, di modo che la pronuncia da rendere venga a confermare il dispositivo della sentenza, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito; e ciò sempre che non siano richiesti ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 31149/2023, Cass. n. 12995/2022, Cass. n. 4400/2020, Cass. n. 13185/2019).
1.7 Tanto premesso, va osservato che il rigetto della sollevata eccezione di mancanza di specificità dei motivi di appello formulati dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi implicito nella decisione assunta dalla CTR, la quale, accogliendo nel merito il gravame proposto dalla parte pubblica, ha necessariamente escluso che le censure articolate dalla difesa erariale fossero prive del requisito di cui all’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. n. 20051/2024, Cass. n. 2151/2021, Cass. n. 13649/2005).
Peraltro, la lagnanza in scrutinio difetta «in parte qua» di autosufficienza, non avendo il COGNOME riportato in ricorso i motivi di cui si discetta, in tal modo impedendo alla Corte di verificarne l’asserita genericità (cfr., sull’argomento, Cass. n. 4688/2024, Cass. n. 32705/2023, Cass. n. 29495/2020).
1.8 Anche l’eccezione di giudicato interno è da aversi per implicitamente disattesa dal collegio di secondo grado, il quale ha integralmente respinto l’originario ricorso del contribuente, adottando una decisione di merito che presuppone la valutazione dell’infondatezza della predetta eccezione.
1.9 Riguardo, poi, all’asserita incidenza della norma di cui all’art. 2964 c.c. sul corso del termine di decadenza stabilito dall’art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, la soluzione accolta dalla CTR è logicamente e giuridicamente incompatibile con la tesi sostenuta dal COGNOME, onde anche in questo caso si è in
presenza di un rigetto implicito, e non di un’omessa pronuncia.
1.10 Per quanto, invece, attiene alle questioni indicate nel sottoparagrafo 1.2 sotto le lettere c), e), f), va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:
-l’estinzione di un processo per inattività delle parti può essere accertata «incidenter tantum» nell’àmbito di un diverso giudizio (cfr. Cass. n. 2000/1989, Cass. Sez. Un. n. 17576/2007); per quanto qui particolarmente interessa, è stato evidenziato che un’implicita richiesta di accertamento incidentale dell’intervenuta estinzione del precedente giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi contenuta nell’opposizione alla cartella esattoriale, allorquando il contribuente fondi le sue difese sul presupposto che tale estinzione si sia verificata (nella specie, per dimostrare che il credito azionato dall’ente impositore si era prescritto e che il termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento era decorso: cfr., sull’argomento, Cass. n. 22548/2012, in motivazione);
-la notifica della cartella di pagamento per la riscossione delle imposte può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario (ora agente della riscossione) a mezzo di raccomandata con avviso ricevimento (cfr. Cass. n. 17141/2024, Cass. n. 3827/2024, Cass. n. 28684/2018); in proposito, è stato precisato che: (a)la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ammette una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; (b)in tal caso, la notificazione si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza necessità di redigere un’apposita relata, giacchè l’avvenuta effettuazione della notifica, su istanza del soggetto legittimato, e il rapporto esistente fra la persona cui è stato consegnato l’atto e il
destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle contenute nella L. n. 890 del 1982 (cfr., ex multis, Cass. n. 29710/2018, Cass. n. 29022/2017, Cass. n. 23511/2016);
-l’omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità della cartella di pagamento, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una firma leggibile, bensì dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto; tanto più che, a norma dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (ora dell’Economia e delle Finanze), il quale non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. n. 8688/2021, Cass. n. 32458/2022, Cass. n. 16428/2024, Cass. n. 19327/2024).
1.11 Essendosi, quindi, al cospetto di questioni di diritto prive di fondamento e non richiedenti ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può procedere, alla stregua dell’orientamento di legittimità dianzi richiamato, all’integrazione della motivazione della sentenza gravata, senza disporre il rinvio della causa al giudice «a quo» .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, coma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la nullità dell’impugnata decisione e/o del procedimento.
2.1 Si sostiene che il collegio regionale non avrebbe potuto, in accoglimento del gravame esperito dalla sola Agenzia delle Entrate, respingere integralmente l’originario ricorso del contribuente, poiché l’unica parte legittimata a impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti la cartella di pagamento era
RAGIONE_SOCIALE rimasta contumace nel giudizio di appello.
2.2 I giudici «a quibus» avrebbero, pertanto, deciso in violazione del giudicato interno formatosi sul punto.
2.3 Il motivo non merita accoglimento.
2.4 Lo stesso COGNOME, pur non avendo riportato, nel corpo del ricorso per cassazione, il contenuto della sentenza della CTP -il che espone la doglianza a un preliminare rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza (sull’argomento cfr., ex plurimis , Cass. n. 29495/2020, a proposito della necessaria specifica indicazione degli atti anche in caso di denuncia di ) -ha dedotto di aver riproposto in appello (pag. 5).
2.5 Da tanto inequivocabilmente si ricava che tale sentenza si era limitata ad accertare la prescrizione della pretesa tributaria in conseguenza dell’intervenuta estinzione del giudizio ad essa inerente, come è confermato dal seguente passaggio conclusivo della motivazione, trascritto da Equitalia Servizi RAGIONE_SOCIALE.p.a. nel proprio controricorso (pagg. 3 -5), e in particolare dal seguente passaggio conclusivo della motivazione: «La mancata riassunzione nell’anno…, avendo determinato l’estinzione del processo, con esclusione dell’effetto permanente dell’interruzione, conduce alla declaratoria di inesigibilità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione del diritto. Gli ulteriori profili restano assorbiti» .
2.6 Nel descritto contesto, è del tutto evidente come la sola parte interessata ad impugnare la decisione di prime cure fosse l’Agenzia delle Entrate, ente impositore titolare del credito iscritto a ruolo, atteso che la pronuncia resa dai giudici provinciali ineriva soltanto a tale punto della controversia.
2.7 Oltretutto, la doglianza del contribuente muove da un’erronea premessa giuridica, e cioè che solamente l’agente della riscossione
sarebbe legittimato a resistere all’opposizione alla cartella di pagamento e ad impugnare la relativa decisione giudiziale, anche quando queste non siano fondate, rispettivamente, sull’allegazione o sull’accertamento di vizi propri dell’atto.
2.8 Un simile asserto contrasta, tuttavia, con lo stabile indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale per motivi attinenti all’invalidità degli atti impositivi presupposti, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione; con la precisazione che, ove sia stato evocato in causa il solo agente della riscossione, quest’ultimo è tenuto a chiamare in giudizio l’ente creditore interessato, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere delle eventuali conseguenze negative della lite (cfr. Cass. n. 17763/2021, Cass. n. 2480/2020).
2.9 È stato, inoltre, puntualizzato che la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio (cfr. Cass. n. 10019/2018, Cass. n. 10477/2014, Cass. n. 10646/2013, Cass. n. 16990/2012).
2.10 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la configurabilità del dedotto .
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 2943 e 2945 c.c..
3.1 Si rimprovera alla CTR di aver tralasciato di considerare che, ai sensi dell’art. 2945, comma 3, c.c., l’estinzione del giudizio fa venir meno l’effetto interruttivo permanente della prescrizione determinato dalla pendenza di un giudizio, lasciando fermo soltanto l’effetto interruttivo istantaneo ricollegato alla notificazione dell’atto
introduttivo.
3.2 In applicazione della citata norma, i giudici regionali avrebbero, quindi, dovuto dichiarare estinta la pretesa tributaria, essendo la notificazione della cartella di pagamento avvenuta a distanza di oltre dieci anni dalla data in cui erano stati introdotti i giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti.
3.3 Il motivo è destituito di fondamento.
3.4 Come ripetutamente affermato da questo Supremo Collegio, l’estinzione del giudizio determinata dalla sua mancata riassunzione a sèguito di pronuncia di cassazione con rinvio comporta, ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei princìpi in materia di impugnazione dell’atto tributario, rende definitivo l’avviso di accertamento.
3.5 Pertanto, poiché i termini di decadenza indicati dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di riscossione delle imposte sui redditi cominciano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, ove la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, detta decorrenza va fissata con riguardo al momento in cui il giudizio si è estinto per esaurimento del tempo utile per l’adempimento dell’incombente, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell’Amministrazione Finanziaria di iscrivere a ruolo parte della pretesa tributaria a titolo provvisorio, e così pure la disciplina delle cause di sospensione e interruzione, proprie non della decadenza ma della prescrizione (cfr. Cass. n. 4574/2015, Cass. n. 7444/2022, Cass. n. 35907/2023).
3.6 Giova, in proposito, rammentare che, in base a un diffuso orientamento nomofilattico al quale si intende dare continuità, l’estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione non è equiparabile al giudicato formatosi sulla pretesa impositiva, sicchè non può ritenersi applicabile il termine decennale di prescrizione
dell’ «actio iudicati» (art. 2953 c.c.) nell’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento derivi dalla declaratoria di estinzione del processo tributario per inattività delle parti.
3.7 Difatti, in conseguenza dell’estinzione del giudizio tributario, restano travolte tutte le sentenze in esso pronunciate, sulle quali non si forma alcun giudicato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25790/2009).
3.8 Qualora, dunque, la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria si fondi (o continui a fondarsi) non già su un sopravvenuto e intangibile provvedimento giurisdizionale che acclari l’effettiva sussistenza e la legittimità di tutti i presupposti dell’imposizione, bensì sull’originario avviso di accertamento, ancorchè consolidatosi per una ragione di ordine processuale, opera esclusivamente il regime previsto dall’art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, in virtù del quale la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento compiuto dall’Ufficio è divenuto definitivo (cfr. Cass. n. 4574/2015, Cass. n. 27265/2016, Cass. n. 23922/2016, Cass. n. 9521/2017, Cass. n. 3458/2023, Cass. n. 35907/2023, Cass. n. 24997/2024).
3.9 Alla stregua delle suenunciate «regulae iuris» , la decisione assunta dalla CTR appare immune da censure, avendo essa correttamente ritenuto applicabile al caso in esame il termine decadenziale anzidetto, la cui decorrenza è stata individuata nel giorno dell’acquisita definitività dell’avviso di accertamento, coincidente con quello nel quale si era verificata l’estinzione dei relativo giudizio tributario non riassunto (16 settembre 2010); da qui la conclusione che tale termine era ancora in corso alla data di notifica della cartella di pagamento (14 marzo 2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del
ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della prima in complessivi 1.500 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito, e in favore della seconda in complessivi 1.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione