Estinzione Giudizio di Cassazione: Il Silenzio Costa Caro
L’estinzione giudizio di cassazione è un esito processuale che può avere conseguenze significative per le parti coinvolte. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inattività di una parte, a seguito di una comunicazione della Corte stessa, possa portare non solo alla chiusura del caso, ma anche a una condanna alle spese. Analizziamo questo provvedimento per comprendere le dinamiche e le implicazioni pratiche di tale procedura.
I Fatti alla Base del Decreto
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società internazionale operante nel settore delle scommesse contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La società aveva impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestandone la legittimità. In risposta, si era costituita l’Amministrazione Finanziaria dello Stato per difendere la sentenza di merito.
Nel corso del procedimento, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per la definizione del giudizio, comunicandola a entrambe le parti. Questo strumento processuale viene utilizzato quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile, offrendo una via rapida per la chiusura della lite. Tuttavia, la società ricorrente non ha fornito alcuna risposta né ha richiesto una decisione sul ricorso entro il termine stabilito dalla legge.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile stabilisce un meccanismo preciso. Una volta ricevuta la proposta di definizione, la parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Se questo termine trascorre invano, scatta una presunzione legale di rinuncia al ricorso stesso. Questo “silenzio” della parte non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una volontà di abbandonare l’impugnazione. La conseguenza diretta è l’estinzione giudizio di cassazione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Le motivazioni della Corte sull’estinzione giudizio di cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un mero esecutore della volontà presunta del legislatore. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la società ricorrente avesse manifestato l’intenzione di proseguire il giudizio.
Il ragionamento della Corte è stato lineare e si è basato su due punti fermi:
1. Decorrenza del termine: È stato accertato che il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. era trascorso.
2. Inattività della ricorrente: La società ricorrente non ha compiuto l’atto necessario (la richiesta di decisione) per evitare la presunzione di rinuncia.
Sulla base di questi presupposti, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Inoltre, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha provveduto a regolare le spese processuali, condannando la parte ricorrente a rimborsare quelle sostenute dall’Amministrazione Finanziaria, liquidate in Euro 2.160,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale nella gestione del contenzioso: la diligenza e la proattività sono essenziali. Ignorare le comunicazioni della Corte, specialmente una proposta di definizione del giudizio, non è una strategia processuale valida. Al contrario, comporta conseguenze automatiche e pregiudizievoli.
Per le aziende e i professionisti, la lezione è chiara: ogni fase del processo richiede attenzione. Il silenzio di fronte a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. equivale a una rinuncia, con la conseguente chiusura definitiva del caso e l’obbligo di pagare le spese legali della controparte. La decisione di proseguire o meno un giudizio deve essere presa attivamente e comunicata nei termini di legge per evitare l’estinzione e i costi associati.
Cosa succede se non si risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato, portando all’estinzione del giudizio di cassazione.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
In base al decreto, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto il giudizio in questo caso?
Il fondamento normativo si trova negli articoli 380-bis, secondo comma, e 391 del codice di procedura civile, che disciplinano gli effetti dell’inattività della parte ricorrente a seguito della proposta di definizione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20057 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20057 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28654/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE , pec , che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1860/2022 depositata il 26/04/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025