Estinzione giudizio Cassazione: quando il silenzio costa caro
Nel complesso mondo del diritto processuale, i termini e le scadenze sono pilastri fondamentali. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’inerzia può avere conseguenze definitive. Questo articolo analizza un caso che ha portato all’estinzione del giudizio di Cassazione a causa del silenzio del ricorrente, offrendo una lezione preziosa sull’importanza della diligenza procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un contenzioso tributario. Un contribuente, insoddisfatto della decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’ente incaricato della riscossione dei tributi.
Una volta incardinato il giudizio di legittimità, la Corte, valutati gli atti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Tale proposta è stata regolarmente comunicata alle parti.
La proposta di definizione e l’estinzione del giudizio di Cassazione
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce un meccanismo volto a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, offrendo una potenziale risoluzione rapida dei ricorsi che appaiono di facile soluzione. Una volta ricevuta la proposta, la legge concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo una formale decisione.
Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta. Questo silenzio, tutt’altro che neutro, è stato interpretato dalla Corte secondo la chiara dizione normativa: come una rinuncia tacita al ricorso stesso.
La Decisione della Corte
Di fronte all’inerzia del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la legge. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ponendo fine al contenzioso senza entrare nel merito delle questioni sollevate nel ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un’applicazione diretta della norma. L’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso si intende rinunciato se, dopo la comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni. La Corte ha semplicemente constatato il decorso di tale termine in assenza di attività da parte del ricorrente. Di conseguenza, in base all’art. 391 c.p.c., che regola i casi di rinuncia, ha dovuto dichiarare l’estinzione del processo. La decisione sulle spese processuali, liquidate a carico del ricorrente e in favore della controparte, è una conseguenza diretta del principio della soccombenza, applicato anche in caso di estinzione per inattività.
Le Conclusioni
Questo provvedimento, seppur di natura prettamente procedurale, offre spunti di riflessione fondamentali. Sottolinea come nel processo, e in particolare nel giudizio di Cassazione, ogni atto e ogni omissione abbiano un peso specifico. Il silenzio del ricorrente non è stato interpretato come una semplice attesa, ma come una precisa manifestazione di volontà presunta dalla legge, con l’effetto drastico di chiudere definitivamente la controversia. Per i cittadini e i loro legali, questa decisione è un monito a monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della Corte e a rispettare scrupolosamente le scadenze procedurali, pena la perdita del diritto a una decisione nel merito.
Cosa accade se un ricorrente in Cassazione non risponde a una proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato.
Qual è la conseguenza principale della rinuncia tacita al ricorso?
La conseguenza è la dichiarazione di estinzione del giudizio di Cassazione, che pone fine al processo senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio, in favore della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18797 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18797 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 31384/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.2205/2018 depositata il 16/05/2018
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti il 19/05/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.541,00/1205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge , con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 07/07/2025