Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, anche l’inazione può avere conseguenze decisive. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come il silenzio di una parte possa portare all’estinzione giudizio Cassazione, trasformando un’inerzia processuale in una rinuncia di fatto all’appello. Questo meccanismo, previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, è pensato per snellire i procedimenti ma richiede la massima attenzione da parte dei ricorrenti e dei loro difensori.
I Fatti del Caso: Un Appello e una Proposta di Definizione
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. In conformità con le procedure, la sezione competente della Corte ha formulato una proposta di definizione del giudizio, come previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo, inclusa la società ricorrente e l’Ente di Riscossione, costituitosi come controricorrente.
Le Conseguenze dell’Inerzia e l’Estinzione Giudizio Cassazione
La legge stabilisce un termine preciso per reagire a tale proposta. La parte ricorrente ha a disposizione quaranta giorni dalla comunicazione per presentare un’istanza e chiedere che la Corte decida sul ricorso in udienza pubblica. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la società ricorrente manifestasse alcuna volontà di proseguire nel giudizio.
L’Applicazione dell’Art. 380-bis c.p.c.
Il secondo comma dell’articolo 380-bis c.p.c. è inequivocabile: se, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, la parte ricorrente non chiede una decisione entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. Questo silenzio viene interpretato dalla legge come una tacita accettazione della probabile infondatezza o inammissibilità del proprio appello, configurandosi come una rinuncia.
La Condanna alle Spese Processuali
A seguito della dichiarazione di estinzione, la Corte ha dovuto provvedere anche alla regolamentazione delle spese processuali, come imposto dall’articolo 391 del codice di procedura civile. La società ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese legali in favore dell’Ente di Riscossione, liquidate in Euro 5.000,00 oltre oneri accessori. Un costo significativo che si aggiunge alla chiusura definitiva del contenzioso.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su un’applicazione diretta e rigorosa della normativa processuale. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse compiuto l’atto necessario a mantenere in vita il giudizio. La legge crea una presunzione di rinuncia basata sull’inerzia qualificata del ricorrente, che, messo di fronte a una valutazione preliminare negativa del proprio ricorso, sceglie di non insistere per una discussione nel merito. Questa logica risponde a un’esigenza di economia processuale, evitando di impegnare le risorse della Corte per ricorsi che la stessa parte interessata, di fatto, abbandona.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questo decreto serve da monito sull’importanza cruciale della gestione delle scadenze processuali. Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. impone una scelta attiva: o si contesta la proposta della Corte e si chiede di procedere con la discussione, oppure si accetta passivamente che il silenzio venga interpretato come una definitiva rinuncia. Per le aziende e i cittadini che si rivolgono alla giustizia, è fondamentale essere consapevoli che l’inattività non è mai una strategia neutra, ma può comportare la perdita del diritto di azione e l’addebito di consistenti spese legali.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro il termine stabilito?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge e il giudizio di Cassazione viene dichiarato estinto.
L’estinzione del giudizio per inattività del ricorrente comporta delle conseguenze sulle spese legali?
Sì, la parte ricorrente il cui appello è dichiarato estinto è tenuta a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio, liquidate dalla Corte nella sua decisione.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto un ricorso in Cassazione in caso di silenzio dopo la proposta di definizione?
Il fondamento normativo risiede nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio del ricorrente a una rinuncia, e nell’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze dell’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19673 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19673 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 37288/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4325/2019 depositata il 20/05/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025