Estinzione Giudizio Cassazione: Le Conseguenze del Silenzio Dopo la Proposta del Giudice
Nel complesso iter della giustizia, i termini procedurali non sono meri dettagli, ma pilastri che garantiscono certezza e celerità. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, chiarendo le gravi conseguenze del silenzio di fronte a una proposta di definizione agevolata del ricorso. Il caso in esame ha portato a una declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione, dimostrando come l’inerzia processuale possa equivalere a una vera e propria rinuncia.
I Fatti del Caso: Un Contribuente contro il Fisco
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il cittadino, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di merito, aveva deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, opponendosi all’Agenzia delle Entrate.
Una volta incardinato il procedimento, la Corte, valutando gli atti, ha ritenuto di poter applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Ha quindi formulato una proposta di definizione del giudizio e l’ha comunicata a entrambe le parti, assegnando un termine per le loro eventuali osservazioni.
La Procedura Semplificata e il Silenzio del Ricorrente
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo che mira a velocizzare la risoluzione dei ricorsi la cui soluzione appare manifesta. La Corte propone una definizione e le parti hanno un termine perentorio, in questo caso di quaranta giorni, per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza.
Nel caso specifico, il contribuente (la parte ricorrente) non ha fornito alcuna risposta entro il termine stabilito. Questo silenzio, lungi dall’essere irrilevante, è stato interpretato dalla Corte come un’acquiescenza alla proposta e, di conseguenza, come una rinuncia implicita a proseguire nel giudizio.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio Cassazione
Di fronte all’inerzia del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare rigorosamente la legge. Ha dichiarato il ricorso come rinunciato e, di conseguenza, ha pronunciato l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Oltre a vedere terminare il proprio tentativo di ottenere una riforma della sentenza sfavorevole, il contribuente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, liquidate in 4.000,00 Euro.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base del decreto è squisitamente procedurale e si fonda su una presunzione legale. La legge considera la mancata richiesta di decisione nel merito, entro il termine fissato, come una tacita rinuncia al ricorso. La ratio della norma è quella di responsabilizzare le parti e di evitare che procedimenti palesemente infondati o non più sostenuti con interesse occupino inutilmente le risorse della giustizia. Il termine di quaranta giorni è considerato sufficiente per permettere alla parte di valutare la proposta della Corte e decidere se insistere o meno per una discussione pubblica. Il suo trascorrere infruttuoso attiva un meccanismo automatico che porta all’estinzione.
Le Conclusioni
Questo decreto offre un insegnamento fondamentale per chiunque intraprenda un percorso legale, in particolare in ambito tributario: la diligenza processuale è cruciale. Ignorare le comunicazioni della Corte o non rispettare i termini perentori può avere effetti drastici e irreversibili. Il silenzio non è mai una strategia neutra; nel contesto dell’art. 380-bis c.p.c., esso si trasforma in un atto giuridicamente rilevante che chiude definitivamente le porte del giudizio di legittimità, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese. La decisione sottolinea l’importanza di un’assistenza legale attenta e proattiva in ogni fase del contenzioso.
Cosa succede se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non chiede che il ricorso sia deciso nel merito entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la conseguenza legale del silenzio del ricorrente in questo specifico procedimento?
Il silenzio viene interpretato dalla legge come una rinuncia tacita al ricorso. Questo comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
Come stabilito nel decreto, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22746 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22746 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27472/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZOO STUDIO DI RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.1054/2020 depositata il 31/01/2020
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18/07/2025