Estinzione del Giudizio di Cassazione per Rinuncia Tacita: Analisi di un Decreto
L’estinzione del giudizio di Cassazione è un evento procedurale che pone fine al processo nel massimo grado di giudizio, non attraverso una pronuncia sul merito, ma a causa di specifici comportamenti delle parti. Un recente decreto della Corte di Cassazione illumina uno di questi scenari: la rinuncia tacita al ricorso, derivante dalla mancata reazione a una proposta di definizione del giudizio. Analizziamo questo caso per comprenderne le dinamiche e le importanti conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Una società di servizi aveva impugnato una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Le controparti nel giudizio erano l’Amministrazione Finanziaria, sia a livello centrale tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, sia a livello locale.
Durante il procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte. Tuttavia, la società ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di proseguire, omettendo di chiedere una decisione sul ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Di fronte all’inerzia della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa procedurale. Ha ritenuto che il mancato deposito di un’istanza per la decisione del ricorso, entro il termine stabilito, equivalesse a una rinuncia al ricorso stesso.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di Cassazione. Oltre a chiudere il procedimento, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione Finanziaria, liquidate in Euro 4.000,00, oltre oneri accessori.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda su due pilastri normativi. Il primo è l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, che stabilisce come il silenzio del ricorrente a fronte di una proposta di definizione del giudizio sia interpretato come una rinuncia. Il secondo è l’articolo 391 dello stesso codice, che collega direttamente la rinuncia all’estinzione del processo. La Corte ha sottolineato che, una volta estinto il giudizio, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più modificabile. Questo ha reso inammissibile la richiesta della ricorrente di una diversa regolamentazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio, poiché la definitività della sentenza ‘cristallizza’ ogni suo aspetto, incluse le statuizioni sulle spese.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre una lezione cruciale sulla diligenza processuale. L’estinzione del giudizio di Cassazione per inerzia non è una mera formalità, ma una chiusura tombale del contenzioso con conseguenze significative. La parte che non risponde a una proposta di definizione non solo perde l’opportunità di far valere le proprie ragioni, ma vede la sentenza a lei sfavorevole diventare inattaccabile e, inoltre, viene condannata a sostenere le spese legali del giudizio di Cassazione. Questo caso ribadisce l’importanza per le parti e i loro difensori di monitorare attentamente ogni fase del processo e di rispondere tempestivamente alle comunicazioni della Corte per evitare esiti pregiudizievoli e definitivi.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non richiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso viene considerato rinunciato e, di conseguenza, il giudizio di Cassazione viene dichiarato estinto.
Qual è l’effetto dell’estinzione del giudizio sulla sentenza che era stata impugnata?
L’estinzione del giudizio di Cassazione rende la sentenza impugnata definitiva. Questo significa che la decisione non può più essere contestata o modificata, diventando l’atto finale e vincolante della controversia.
In caso di estinzione per rinuncia tacita, chi paga le spese del giudizio di Cassazione?
La parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione, è tenuta a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di Cassazione, secondo quanto liquidato dalla Corte nel suo provvedimento.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19663 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19663 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24490/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
rappresentata
e
difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE
DELLO
STATO
-controricorrente-
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.575/2019 depositata il 30/01/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
rilevato che in caso di rinuncia al ricorso, la sentenza impugnata diventa definitiva, il che osta ad una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di merito come richiesto dalla ricorrente;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025.