Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Equivale a Rinuncia
Nel complesso mondo dei processi legali, ogni passo e ogni scadenza hanno un peso determinante. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia processuale possa portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del giudizio di cassazione. Questo caso evidenzia l’importanza di una gestione attenta e proattiva dei ricorsi, specialmente nell’ultimo grado di giudizio, dove le regole procedurali sono particolarmente stringenti.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro il Fisco
Una società operante nel settore motorsport aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia con l’Amministrazione Finanziaria davanti alla Corte di Cassazione. Come spesso accade nei procedimenti civili e tributari, la Corte, per accelerare i tempi della giustizia, aveva formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta era stata regolarmente comunicata alle parti coinvolte.
Tuttavia, la società ricorrente non ha fornito alcuna risposta né ha richiesto che la Corte procedesse alla discussione del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Procedura Semplificata e l’Effetto del Silenzio
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce un meccanismo volto a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione. La norma prevede che, quando un ricorso appare di facile soluzione, il relatore possa formulare una proposta per una sua rapida definizione. Le parti, ricevuta la comunicazione, hanno un termine specifico per chiedere che il caso venga comunque deciso in udienza.
La ratio della norma è chiara: se la parte che ha promosso il giudizio non manifesta interesse a proseguire dopo aver conosciuto la valutazione preliminare della Corte, si presume che abbia di fatto rinunciato alla propria pretesa. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma assume un preciso valore legale.
Le Motivazioni: L’Estinzione del Giudizio di Cassazione per Rinuncia Presunta
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza che la società ricorrente si fosse attivata. Sulla base di ciò, i giudici hanno applicato direttamente il dettato normativo. L’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c. stabilisce che, in caso di mancata richiesta di decisione, il ricorso si intende rinunciato.
Questa rinuncia presunta produce un effetto diretto e automatico: l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. La Corte, infatti, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile. Tale articolo disciplina le conseguenze della rinuncia, stabilendo che il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo e provvedere alla liquidazione delle spese legali, che in questo caso sono state poste a carico della parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questo provvedimento è un monito fondamentale per chiunque intraprenda un percorso giudiziario. Dimostra che la vittoria o la sconfitta non dipendono solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Il silenzio di fronte a una proposta della Corte di Cassazione non è una strategia attendista, ma una scelta che la legge interpreta come una rinuncia definitiva al ricorso.
L’implicazione pratica è duplice. In primo luogo, è essenziale monitorare costantemente le comunicazioni della cancelleria e rispettare scrupolosamente tutte le scadenze. In secondo luogo, la decisione comporta anche un onere economico: la parte che, con il suo silenzio, causa l’estinzione del giudizio, viene condannata a rimborsare le spese legali alla controparte. Pertanto, una gestione passiva del contenzioso può rivelarsi non solo inefficace, ma anche molto costosa.
Cosa succede se non si risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se non si risponde entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Perché la parte ricorrente è stata condannata a pagare le spese legali?
Secondo l’articolo 391 del codice di procedura civile, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte deve decidere sulle spese, che vengono di norma poste a carico della parte rinunciante, in questo caso la società ricorrente.
Qual è il fondamento normativo che equipara il silenzio alla rinuncia in questo caso?
Il fondamento è l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede una decisione sul ricorso entro il termine stabilito, il ricorso stesso si intende rinunciato.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22451 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22451 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27318/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n.406/2022 depositata il 30/03/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 17/07/2025