L’Estinzione del Giudizio di Cassazione per Inerzia: Un Caso Pratico
L’estinzione del giudizio di Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del processo di legittimità. Spesso si pensa che un giudizio termini solo con una sentenza che decide nel merito, ma esistono meccanismi procedurali che possono portare a una chiusura anticipata. Il decreto in esame offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte, a seguito di una proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte, possa essere legalmente interpretata come una rinuncia al ricorso, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. L’Amministrazione Finanziaria aveva impugnato una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, a lei sfavorevole, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. Un contribuente, difeso dal proprio legale, si era costituito in giudizio come controricorrente per resistere alle pretese dell’ente impositore.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
Durante il procedimento di legittimità, la Corte, avvalendosi dello strumento previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per la definizione accelerata del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata alle parti. La norma prevede che, ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il ricorso venga comunque deciso nel merito.
Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria, pur avendo ricevuto la proposta, ha lasciato trascorrere il termine senza presentare alcuna istanza di decisione. Questo silenzio procedurale non è stato privo di conseguenze.
La Decisione della Corte: l’Importanza dei Termini nell’Estinzione del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ha applicato rigorosamente la legge. Il silenzio del ricorrente è stato equiparato a una rinuncia al ricorso stesso. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione, ponendo fine al contenzioso in quella sede.
Inoltre, come diretta conseguenza dell’estinzione per causa imputabile al ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente controricorrente. La Corte ha liquidato tali spese in Euro 2.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione chiara e consolidata di due norme procedurali fondamentali. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce che il ricorso si intende rinunciato se il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chiede la decisione nel termine stabilito. Questa è una forma di rinuncia tacita o presunta dalla legge, volta a deflazionare il carico di lavoro della Corte e a favorire la rapida conclusione dei processi la cui prosecuzione non è più di interesse per la parte che li ha promossi.
In secondo luogo, l’art. 391, secondo comma, del codice di procedura civile, disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo che la Corte debba dichiarare l’estinzione del giudizio e provvedere alla liquidazione delle spese legali. La condanna alle spese è un principio cardine del nostro ordinamento, secondo cui la parte la cui azione o inerzia determina la chiusura del processo deve farsi carico dei costi sostenuti dalla controparte.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questo decreto sono significative. La pronuncia ribadisce che nel processo civile, e in particolare nel giudizio di Cassazione, i termini procedurali sono perentori e il loro mancato rispetto può avere effetti drastici e irreversibili. Il silenzio di una parte, in contesti specificamente normati come quello dell’art. 380-bis c.p.c., assume un valore legale preciso, trasformandosi da mera inerzia a manifestazione di volontà (in questo caso, di rinuncia). Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di monitorare attentamente ogni comunicazione proveniente dalla Corte e di rispondere tempestivamente per non vedere vanificate le proprie ragioni a causa di una svista procedurale.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte.
Quali sono le norme di riferimento per l’estinzione del giudizio di Cassazione in questo caso?
Le norme chiave sono l’art. 380-bis del codice di procedura civile, che disciplina la proposta di definizione, e l’art. 391 dello stesso codice, che regola l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22506 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22506 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18150/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in FANO – DOM. DIGITALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO COGNOME n.172/2023 depositata il 20/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi
dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17/07/2025