Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel processo civile e tributario, i tempi e le modalità di risposta sono fondamentali. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: il silenzio di fronte a una proposta di definizione della lite non è neutro, ma comporta la definitiva estinzione del giudizio. Questa decisione offre uno spunto importante per comprendere come l’inerzia processuale possa avere conseguenze irreversibili, inclusa la condanna alle spese.
Il Contesto della Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania. La controversia vedeva contrapposti il singolo cittadino e l’Agenzia delle Entrate. Giunta in Cassazione, la causa è stata oggetto della procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile.
In conformità con tale norma, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. Tale proposta mira a velocizzare l’iter processuale, suggerendo una possibile risoluzione della controversia basata su orientamenti giurisprudenziali consolidati.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis c.p.c. stabilisce un meccanismo preciso: una volta ricevuta la proposta, la parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni per chiedere la fissazione di un’udienza per la discussione del ricorso. Si tratta di una scelta fondamentale: accettare implicitamente la proposta (restando in silenzio) o insistere per una decisione nel merito.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha compiuto alcuna azione entro il termine perentorio di quaranta giorni. Questo silenzio, secondo la legge, viene interpretato come una rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, il meccanismo che scatta è automatico: la Corte non può fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
Il decreto della Cassazione si basa su un’applicazione diretta e inequivocabile della normativa processuale. Le motivazioni sono lineari e si articolano su due punti principali:
1. Rinuncia Tacita al Ricorso: La Corte ha ritenuto che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente chiedesse una decisione, il ricorso dovesse intendersi rinunciato. L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. è chiaro nel collegare l’inerzia a questa precisa conseguenza giuridica. Il silenzio della parte assume quindi il valore legale di un’acquiescenza alla proposta e, di fatto, a una chiusura del contenzioso.
2. Condanna alle Spese Processuali: Dichiarata l’estinzione, la Corte ha dovuto provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, come previsto dall’articolo 391, secondo comma, c.p.c. Secondo il principio della soccombenza virtuale, la parte la cui azione ha portato alla chiusura del processo senza una decisione di merito (in questo caso, il ricorrente che ha rinunciato tacitamente) è tenuta a rimborsare le spese legali alla controparte. La Corte ha quindi liquidato le spese in favore dell’Amministrazione Finanziaria, quantificandole in Euro 4.110,50 oltre oneri accessori.
Conclusioni
Questo decreto ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un contenzioso, specialmente davanti alla Suprema Corte: nel diritto processuale, il tempo è un fattore determinante e il silenzio raramente è d’oro. La scelta di non agire entro i termini previsti dalla legge può portare a conseguenze drastiche e definitive come l’estinzione del giudizio. È un monito a prestare la massima attenzione alle comunicazioni processuali e a rispondere attivamente per tutelare i propri diritti, poiché l’inerzia può essere interpretata dalla legge come una rinuncia, con l’ulteriore onere di dover sostenere i costi del procedimento.
Cosa succede se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il caso senza una decisione sul merito.
Qual è il termine per rispondere alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il termine è di quaranta giorni dalla data di comunicazione della proposta. Entro questo periodo, il ricorrente deve chiedere la fissazione dell’udienza se intende proseguire con la discussione del ricorso.
In caso di estinzione del giudizio per silenzio, chi paga le spese processuali?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese legali sostenute dalla controparte (la parte controricorrente).
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19649 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19649 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 841/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.3761/2024 depositata il 07/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.110,50 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07/07/2025.