Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19649 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19649 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 841/2025 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.3761/2024 depositata il 07/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.110,50 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07/07/2025.