Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta della Corte?
L’iter processuale in Corte di Cassazione è scandito da termini e procedure rigorose. Un passo falso, o anche solo un’omissione, può avere conseguenze definitive. Un caso emblematico è l’estinzione del giudizio a seguito del silenzio del ricorrente dopo aver ricevuto una proposta di definizione accelerata. Un recente decreto della Suprema Corte chiarisce come l’inerzia venga legalmente equiparata a una rinuncia, con importanti conseguenze sulle spese legali. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Un contribuente, insoddisfatto della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il suo avversario in giudizio era il Comune di residenza.
Una volta incardinato il procedimento presso la Suprema Corte, quest’ultima, valutati gli atti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. Tuttavia, dalla data della comunicazione, sono trascorsi più di quaranta giorni senza che la parte ricorrente presentasse un’istanza per richiedere una decisione sul merito del ricorso.
La Procedura e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte a questa inattività, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare le disposizioni normative previste per tale evenienza. La legge, infatti, interpreta il silenzio del ricorrente come una tacita rinuncia al proseguimento del giudizio. Di conseguenza, il Collegio ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Oltre a chiudere definitivamente il contenzioso, la Corte ha provveduto anche alla regolamentazione delle spese processuali, condannando la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la fine del processo, a rimborsare le spese legali sostenute dal Comune.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una precisa logica processuale, volta a garantire l’efficienza e la celerità della giustizia, specialmente nel giudizio di legittimità. Le norme di riferimento sono chiare:
1. Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Questa disposizione stabilisce una presunzione legale. Se, dopo la comunicazione della proposta di definizione, il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro 40 giorni, il ricorso si intende rinunciato. Il silenzio, quindi, non è neutro, ma assume il valore giuridico di una rinuncia implicita.
2. Art. 391 c.p.c.: Questa norma è la conseguenza diretta della prima. Stabilisce che, in caso di rinuncia (esplicita o presunta), la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo. Lo stesso articolo, al secondo comma, impone al giudice di provvedere alla liquidazione delle spese processuali, che, di norma, vengono poste a carico della parte rinunciante.
La Corte non fa altro che applicare questo meccanismo in modo automatico. La finalità è quella di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, evitando di impegnare risorse per ricorsi che la stessa parte ricorrente, con il suo comportamento, dimostra di non avere più interesse a coltivare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua apparente semplicità, offre una lezione fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: l’importanza cruciale del rispetto dei termini e della comunicazione attiva con la Corte. L’estinzione del giudizio non è una mera formalità, ma la fine irrevocabile della possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata. L’inerzia non solo vanifica gli sforzi e i costi già sostenuti, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica, rappresentata dal pagamento delle spese legali della controparte. Per i legali e i loro assistiti, la vicenda sottolinea la necessità di una gestione diligente e proattiva del processo, rispondendo sempre e tempestivamente a ogni comunicazione proveniente dalla Corte per evitare conseguenze pregiudizievoli e definitive.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la base normativa per l’estinzione del giudizio in questo specifico caso?
La base normativa si trova nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e nell’articolo 391 dello stesso codice, che ordina alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo a seguito della rinuncia.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
In caso di estinzione dovuta all’inerzia del ricorrente, è proprio quest’ultimo a essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, come previsto dall’articolo 391, secondo comma, del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20090 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20090 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21272/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in LADISPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI LADISPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.4216/2024 depositata il 25/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025