Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo dei procedimenti legali, i termini e le scadenze procedurali non sono meri dettagli formali, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, chiarendo come l’inattività di una parte possa portare alla drastica conseguenza dell’estinzione del giudizio di Cassazione. L’analisi di questo caso offre spunti fondamentali sull’importanza della diligenza processuale, specialmente nel grado più alto della giurisdizione.
La Vicenda Processuale all’Origine della Decisione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da una società di costruzioni S.r.l. dinanzi alla Corte di Cassazione. La società impugnava una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che le era sfavorevole. La controversia, di natura fiscale, è così approdata al vaglio dei giudici di legittimità per la valutazione di eventuali violazioni di legge.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze sull’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Una volta incardinato il giudizio in Cassazione, è stata attivata la procedura prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma consente di accelerare i tempi del processo attraverso una proposta di definizione del giudizio formulata dal giudice relatore e comunicata alle parti. Tale proposta delinea un possibile esito del ricorso (es. inammissibilità, rigetto, accoglimento).
Una volta ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che il ricorso sia comunque discusso in udienza pubblica o in camera di consiglio. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio è stato l’elemento determinante per la sorte del processo.
L’Automatismo della Rinuncia Presunta
La legge è molto chiara su questo punto: la mancata richiesta di decisione entro il termine previsto equivale a una rinuncia al ricorso. Non si tratta di una facoltà interpretativa del giudice, ma di una presunzione legale assoluta. L’inattività della parte ricorrente, pertanto, ha innescato un meccanismo procedurale che ha condotto inevitabilmente alla chiusura del giudizio.
La Decisione della Corte: Applicazione degli Artt. 380-bis e 391 c.p.c.
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza alcuna comunicazione da parte della società, non ha potuto fare altro che applicare la normativa di riferimento. Ha ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorso dovesse intendersi rinunciato.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione.
La Condanna alle Spese Processuali
La chiusura del processo per estinzione non è indolore. La Corte, come previsto dalla legge, ha provveduto anche alla regolamentazione delle spese processuali. In coerenza con il principio di causalità, ha condannato la parte ricorrente, la cui inattività aveva causato l’estinzione, al pagamento delle spese sostenute dalla parte controricorrente, l’Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 2.000,00 oltre oneri accessori.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è puramente processuale e si fonda su un presupposto oggettivo: il trascorrere del tempo. La Corte non entra nel merito della questione tributaria, poiché il comportamento della ricorrente le preclude tale esame. La ratio della norma è quella di deflazionare il carico della Cassazione, incentivando le parti a valutare attentamente la fondatezza del proprio ricorso alla luce della proposta del relatore. Il silenzio viene interpretato dal legislatore come un’accettazione implicita dell’esito prospettato o, comunque, come una perdita di interesse nella prosecuzione del giudizio. La decisione, quindi, è un’applicazione automatica e doverosa di una precisa disposizione procedurale.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: nel processo, e in particolare in Cassazione, la diligenza è essenziale. La procedura ex art. 380-bis c.p.c. rappresenta un’opportunità di definizione rapida, ma impone alle parti una presa di posizione attiva e tempestiva. Ignorare o sottovalutare la proposta del relatore e i relativi termini può portare all’estinzione del giudizio di Cassazione, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la sentenza impugnata, ma anche di dover sostenere le spese legali della controparte. Un monito per tutti i litiganti e i loro difensori sull’importanza di monitorare attentamente ogni fase del procedimento.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza di trattazione del ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge, e il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione, ovvero il ricorrente, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte (il controricorrente).
L’estinzione del giudizio significa che la Corte ha deciso nel merito della controversia?
No, l’estinzione è una decisione di carattere puramente procedurale. Non implica alcuna valutazione sul merito della questione. La conseguenza è che la sentenza impugnata, contro cui si era fatto ricorso, diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22638 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22638 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13542/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE PADOVA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n.612/2020 depositata il 03/11/2020
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18/07/2025