Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio di Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni di un ricorso, diversa da una decisione nel merito. Un recente decreto della Suprema Corte chiarisce come l’inerzia della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione accelerata si traduca in una rinuncia implicita al ricorso, con conseguenze significative, soprattutto in termini di spese legali. Analizziamo questo caso per comprendere le dinamiche processuali e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. Un gruppo di società e persone fisiche decideva di impugnare una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Una volta incardinato il ricorso, la Corte, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, formulava una proposta per una definizione accelerata del giudizio, comunicandola a entrambe le parti. Questo strumento processuale viene utilizzato quando il ricorso appare di facile soluzione o manifestamente infondato.
La Procedura e la Conseguente Estinzione del Giudizio
La procedura prevista dall’art. 380-bis c.p.c. offre alla parte ricorrente una scelta precisa: accettare implicitamente la proposta (o comunque non opporvisi attivamente) oppure insistere per una decisione nel merito. La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta entro cui il ricorrente deve depositare un’istanza per richiedere che la Corte si pronunci sul ricorso.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno compiuto alcun atto entro questo termine. Il loro silenzio ha innescato una presunzione legale assoluta: quella della rinuncia al ricorso. L’inerzia è stata interpretata dalla Corte non come una semplice dimenticanza, ma come una precisa volontà processuale di abbandonare l’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato il proprio decreto basandosi su due norme fondamentali. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce chiaramente che la mancata richiesta di decisione entro il termine equivale a una rinuncia. Di conseguenza, il ricorso deve intendersi rinunciato.
In secondo luogo, l’art. 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia. Questa norma impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio e di provvedere alla liquidazione delle spese processuali. La Corte, applicando tale principio, ha dichiarato chiuso il procedimento e ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per difendersi nel giudizio di legittimità, quantificate in Euro 2.940,00 oltre oneri accessori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione offre un importante monito per chiunque intraprenda la strada del ricorso in Cassazione. L’estinzione del giudizio per inattività non è un esito neutro: comporta la cristallizzazione della sentenza impugnata, che diventa così definitiva, e l’obbligo di pagare le spese del procedimento estinto. È quindi fondamentale una gestione attenta e tempestiva delle scadenze processuali. La comunicazione di una proposta di definizione accelerata da parte della Corte non è un mero passaggio formale, ma un atto che richiede una valutazione strategica e una risposta attiva entro termini perentori, la cui violazione può avere conseguenze economiche e processuali definitive.
Cosa succede se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione accelerata?
Se il ricorrente non deposita un’istanza per chiedere la decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia implicita, chi paga le spese legali?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di Cassazione.
L’estinzione del giudizio equivale a una sentenza che decide nel merito del ricorso?
No, l’estinzione è una pronuncia puramente processuale che chiude il procedimento senza analizzare se i motivi del ricorso fossero fondati o meno. L’effetto pratico è che la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16537 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16537 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1850/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME E C, COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOMECOGNOME NEW CENTER DIAGNOSTICA MEDICO CHIRURGICA DI COGNOME E C, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME e rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.8295/2018 depositata L’ 1/10/2018
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 05/06/2025