Estinzione Giudizio Cassazione: Le Conseguenze del Silenzio dell’Appellante
Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione è caratterizzato da un rigido formalismo e da scadenze perentorie. Una recente decisione della Suprema Corte mette in luce le gravi conseguenze derivanti dall’inerzia della parte ricorrente, portando a una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione. Questo articolo analizza il caso, spiegando come il semplice silenzio di fronte a una proposta della Corte possa essere interpretato come una rinuncia tacita al ricorso, con tutte le implicazioni che ne derivano, inclusa la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. Una contribuente, insoddisfatta della decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, decide di presentare ricorso per Cassazione. La controversia viene quindi iscritta a ruolo presso la Suprema Corte per l’esame di legittimità della sentenza impugnata. A difendere le proprie ragioni, in qualità di controricorrente, vi era l’Agenzia delle Entrate.
La Proposta di Definizione e il Silenzio del Ricorrente
Una volta ricevuto il ricorso, la Corte di Cassazione, avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per la definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata alle parti, inclusa la ricorrente. La legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per manifestare la propria volontà di proseguire con la discussione del ricorso, chiedendo una decisione nel merito.
Tuttavia, nel caso di specie, è trascorso detto termine senza che la contribuente facesse pervenire alcuna comunicazione alla Corte. Il suo silenzio è stato l’elemento determinante per la successiva decisione dei giudici.
Le Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio di Cassazione
L’inerzia della parte ricorrente ha attivato un meccanismo processuale ben preciso. Il mancato riscontro alla proposta della Corte entro i termini stabiliti viene equiparato dalla legge a una rinuncia al ricorso stesso. Questo comporta, come conseguenza diretta, l’obbligo per la Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile. L’estinzione pone fine al processo in Cassazione, rendendo definitiva la sentenza impugnata, senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su un ragionamento lineare e strettamente ancorato al dettato normativo. I giudici hanno constatato che era decorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che la ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso.
Questo fatto, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, impone di considerare il ricorso come rinunciato. A sua volta, la rinuncia al ricorso determina, secondo l’art. 391 dello stesso codice, l’estinzione del processo.
La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali. In base al principio della soccombenza virtuale, ha condannato la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la fine del procedimento, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità per le parti di partecipare attivamente al giudizio e di rispettare scrupolosamente le scadenze. Il silenzio, in contesti specifici come quello delineato dall’art. 380-bis c.p.c., non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia. Per i cittadini e i loro difensori, ciò rappresenta un monito sull’importanza di monitorare costantemente le comunicazioni provenienti dalla Corte e di rispondere tempestivamente per non incorrere nell’estinzione del giudizio e nelle conseguenti condanne economiche.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
In base alla decisione, il suo silenzio viene considerato come una rinuncia al ricorso, e di conseguenza la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Qual è il termine previsto dalla legge per rispondere alla proposta della Corte?
Il decreto menziona che è trascorso un termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto una decisione sul ricorso.
In caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, chi paga le spese processuali?
La Corte ha condannato la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22727 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22727 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6115/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in BOLZANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.544/2020 depositata il 14/10/2020
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18/07/2025