Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33285 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35633/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, nonché dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa
Oggetto: tributi –
accise – estinzione
(C.F. P_IVA), ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 1969/12/18, depositata in data 19 luglio 2018
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024;
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha concluso per l’estinzione del giudizio ;
udita l’Avv. NOME COGNOME dell’Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente, che ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
PREMESSO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di pagamento relative ad accise del periodo di imposta 2011 con il quale, a seguito di alcuni PVC , si recuperava l’accisa su alcole etilico disperso in regime di sospensione di imposta da un deposito fiscale;
che la perdita derivava da un cedimento verificatosi in alcune tubazioni che si era verificato durante un travaso di alcole destinato alla denaturazione, travaso avvenuto in data 30 giugno 2011, circostanza in relazione alla quale la contribuente ha chiesto applicarsi l’esimente dell’abbuono di imposta di cui all’art. 4 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA);
che la CTP di Ravenna ha accolto il ricorso;
che la CTR dell’Emilia -Romagna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio , ritenendo che la società contribuente non
ha fornito la prova del caso fortuito, considerato quale evento imprevedibile e non prevenibile che giustificasse l’abbuono dell’imposta ; nella specie, il giudice di appello ha ritenuto insufficienti le valutazioni espresse dal consulente di parte della società contribuente, ritenendo che la causa della perdita di alcole fosse derivata da un cedimento strutturale del sistema di travaso;
che il giudice di appello è giunto a questa conclusione previa visione di una porzione della struttura di travaso (dado a farfalla), che è stato ritenuto consunto e non tempestivamente sostituito, ritenendosi che la dispersione di un ingente quantitativo di alcole (lt. 12.646,03) era ulteriormente prova di non adeguata diligenza;
che la proposto ricorso per cassazione la società contribuente, che nelle more ha assunto altra denominazione, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 4 TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l’abbuono di imposta conseguente alla perdita di alcole, ritenendo non sussistere il caso fortuito, ritenendo che nel caso fortuito rientri anche la colpa lieve come avvenuto nel caso di specie, la quale equivarrebbe al caso fortuito;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 32, comma 1, 58, 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 5 46, nonché dell’art. 210 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha attribuito peso determinante ai fini della decisione alla produzione in giudizio di un dado a farfalla, la cui filettatura sarebbe risultata usurata, produzione avvenuta all’udienza di discussione, ben oltre il termine per la produzione dei documenti. Deduce come sarebbe irrilevante nel caso
di specie l’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata dall’Ufficio, sia in quanto strumento di ricerca della prova inammissibile in ambito tributario, sia in quanto tale elemento sarebbe stato in possesso dell’Ufficio, per cui non si sarebbe potuto ammettere un ordine di esibizione in danno della parte che già era in possesso di bene o documento;
che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse intervenuto un cedimento strutturale nella struttura di travaso. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di controlli periodici sulle attrezzature di travaso, nonché delle analisi eseguite dal perito di parte, secondo cui non sarebbero stati presenti segni di degrado dei manufatti in contestazione e che, su tali basi, avrebbe escluso una responsabilità della società contribuente.
che c on il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ultrapetizione), nella parte in cui il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che l’ingente perdita di alcole, pari a lt. 12.646,03 costituisse elemento sintomatico della scarsa diligenza della società contribuente, rilevando come tale circostanza sarebbe estranea alle contestazioni dell’Ufficio, che aveva preso le mosse dall’omessa verifica delle condizioni di usura dei manufatti contestati (filettatura del dado e giunto a garolla);
che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., difetto di motivazione per contraddittorietà, perplessità e incomprensibilità, per avere ritenuto al responsabilità della società contribuente in relazione al cedimento strutturale dei medesimi manufatti; osserva parte ricorrente come la
sentenza impugnata confonderebbe la filettatura della vite con quella del dato a farfalla, trattandosi di componenti diversi;
che il ricorrente ha depositato in data 27 settembre 2024 rinuncia agli atti del giudizio, prendendo atto della giurisprudenza più recente della Corte di giustizia (CGUE, 18 aprile 2024, RAGIONE_SOCIALE, C-509/22, punti 43-55), chiedendo la compensazione delle spese;
che il controricorrente ha accettato la rinuncia, avendo tale accettazione incidenza ai fini della compensazione delle spese processuali (Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429);
che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2024