Estinzione del Ricorso: Cosa Succede se Non Rispondi alla Proposta della Cassazione?
Nel complesso iter del processo giudiziario, specialmente nel giudizio di Cassazione, i termini e le procedure assumono un’importanza cruciale. Un recente decreto della Suprema Corte ci ricorda come l’inerzia di una parte possa avere conseguenze definitive, portando alla cosiddetta estinzione del ricorso. L’analisi del caso in esame offre uno spaccato chiaro delle implicazioni derivanti dalla mancata risposta a una proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso vedeva contrapposti il singolo cittadino e l’Agenzia delle Entrate. Una volta che il caso è approdato in Corte di Cassazione, è stata attivata la procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c., e alle parti è stata comunicata una proposta per la definizione del giudizio. Tuttavia, il ricorrente, ovvero il contribuente, non ha fornito alcuna risposta né ha chiesto che si procedesse alla discussione del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Proposta di Definizione e il Silenzio Qualificato
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è uno strumento volto a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, consentendo una risoluzione più rapida dei ricorsi che appaiono di facile soluzione. La norma prevede che, una volta ricevuta la proposta, la parte ricorrente abbia un termine per chiedere una decisione formale. La legge è chiara: se questa richiesta non perviene entro i termini stabiliti, il ricorso si intende rinunciato. Il silenzio della parte, in questo contesto, non è neutro ma assume il valore legale di una rinuncia implicita.
Conseguenze dell’Inerzia: L’Estinzione del Ricorso
Il decreto in esame applica rigorosamente questa previsione. La Corte, constatato che era trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente si fosse attivato, ha proceduto a dichiarare l’estinzione del ricorso. Questa decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 380-bis, secondo comma, e 391 del codice di procedura civile. Quest’ultimo articolo, infatti, stabilisce che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su un presupposto normativo chiaro: il legislatore ha attribuito al silenzio del ricorrente, dopo la notifica della proposta di definizione, un significato giuridico preciso, quello della rinuncia. Non si tratta di una facoltà interpretativa del giudice, ma di un automatismo previsto dalla legge. La Corte ha ritenuto che, trascorso inutilmente il termine, il ricorso dovesse intendersi rinunciato e, di conseguenza, il processo dovesse essere dichiarato estinto. A corollario di questa decisione, la Corte ha provveduto anche alla liquidazione delle spese processuali, ponendole a carico della parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni
La decisione offre un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione. L’inerzia procedurale, e in particolare la mancata risposta a una proposta di definizione, non è una strategia attendista ma un atto con conseguenze legali definitive. Equivale a una rinuncia, che comporta non solo la fine del giudizio senza una decisione nel merito, ma anche la condanna al pagamento delle spese legali della controparte. Questo caso sottolinea l’importanza di una gestione attiva e consapevole del contenzioso, in cui ogni comunicazione della Corte deve essere attentamente valutata e seguita da una risposta tempestiva per evitare l’esito irreversibile dell’estinzione del ricorso.
Cosa succede se una parte non risponde a una proposta di definizione del giudizio della Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non risponde alla proposta entro il termine di quaranta giorni e non chiede la decisione sul ricorso, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Su quale base giuridica la Corte dichiara l’estinzione del ricorso per mancata risposta?
La Corte basa la sua decisione sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che qualifica il silenzio del ricorrente come rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che collega la rinuncia all’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per silenzio del ricorrente?
In caso di estinzione per rinuncia tacita, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura del procedimento, è condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18651 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18651 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 16430/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.236/2021 depositata il 14/01/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 30/06/2025