Estinzione del Processo Tributario: Il Caso della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 507/2024, ha fornito un chiaro esempio di come l’adesione a una definizione agevolata della lite possa portare a questa conclusione, evidenziando l’importanza dei termini procedurali per l’Amministrazione Finanziaria.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all’anno 2007, notificato a un socio di una società a responsabilità limitata. L’Agenzia delle Entrate contestava redditi derivanti dalla presunta distribuzione di utili extra-bilancio.
La controversia era giunta fino alla Corte di Cassazione dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello del contribuente. Di fronte alla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso principale, mentre il contribuente si era difeso con un controricorso e un ricorso incidentale.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata della Lite
Durante il giudizio di legittimità, il contribuente ha compiuto un passo decisivo: ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, uno strumento previsto dall’art. 6 del D.L. 119/2018. Questa normativa consente ai contribuenti di chiudere le controversie fiscali in corso attraverso il pagamento di somme agevolate.
Il difensore del contribuente ha depositato in giudizio la domanda di definizione e la relativa quietanza di pagamento, dimostrando di aver seguito correttamente la procedura prevista dalla legge.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione ha preso atto della documentazione prodotta. Il punto cruciale della decisione risiede nel comportamento successivo dell’Agenzia delle Entrate. La normativa sulla definizione agevolata prevede un termine, in questo caso scaduto il 31 dicembre 2020, entro il quale l’amministrazione finanziaria può presentare un’istanza di trattazione per opporsi alla definizione e chiedere la prosecuzione del giudizio.
Poiché tale istanza non è stata presentata, la Corte ha rilevato che il termine era ampiamente decorso. Di conseguenza, in assenza di opposizione da parte dell’Agenzia, l’unica conclusione possibile era dichiarare l’estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si basa su una rigorosa applicazione della legge sulla definizione agevolata. La legge configura un meccanismo quasi automatico: se il contribuente presenta la domanda e paga quanto dovuto, e l’Amministrazione Finanziaria non manifesta il proprio disinteresse alla definizione presentando un’istanza di trattazione entro il termine perentorio, il processo si estingue. Il silenzio dell’Agenzia assume quindi valore di acquiescenza alla chiusura della lite. La Corte non entra nel merito della pretesa fiscale, ma si limita a certificare il perfezionamento della procedura di definizione, che ha come effetto diretto l’estinzione del giudizio pendente. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha applicato la specifica previsione dell’art. 6, comma 13, del D.L. 119/2018, secondo cui, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale nelle procedure di sanatoria fiscale: la certezza del diritto e l’importanza dei termini procedurali. Per il contribuente, la definizione agevolata rappresenta un’opportunità per chiudere contenziosi lunghi e onerosi in modo definitivo. Per l’Amministrazione Finanziaria, invece, emerge il dovere di agire tempestivamente qualora intenda contestare la definizione e proseguire il giudizio. L’inerzia, come dimostra questo caso, porta inevitabilmente all’estinzione del processo tributario, con la conseguente cristallizzazione della posizione del contribuente e la cessazione della materia del contendere.
Cosa succede se un contribuente aderisce alla definizione agevolata delle liti durante un processo in Cassazione?
Il processo può essere dichiarato estinto se il contribuente completa correttamente la procedura (presentazione della domanda e pagamento) e l’Agenzia delle Entrate non si oppone presentando un’istanza di trattazione entro i termini previsti dalla legge.
Qual è la conseguenza se l’Agenzia delle Entrate non presenta l’istanza di trattazione dopo la domanda di definizione della lite?
La mancata presentazione dell’istanza di trattazione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio equivale a una mancata opposizione. Di conseguenza, la procedura di definizione si perfeziona e il processo giudiziario viene dichiarato estinto.
Come vengono ripartite le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa specifica richiamata (art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018), le spese processuali vengono poste a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciascuna parte, quindi, sopporta i propri costi legali sostenuti fino a quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G. n. 19832/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE come da procura in atti
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna, sez. BOLOGNA n. 214/2015 depositata il 29/01/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dalla Cons. NOME COGNOME
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento per Ires Iva e Irap anno 2007 -per redditi rivenienti da distribuzione di utili extra bilancio quale socio della RAGIONE_SOCIALE – in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, posto l’accoglimento nella medesima udienza del ricorso della società.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale NOME COGNOME.
L’Agenzia delle entrate deposita memoria ribadendo l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso erariale.
Il contribuente deposita memoria il 7 giugno 2023, con istanza di definizione lite, e il 9 giugno 2023, chiedendo di valutare l’opportunità di riunire nella medesima udienza i l ricorso della società e dei soci (RG 22753/2015; 10266/2017; 10273/2017; 20585/2018).
Con memoria del 7 giugno 2023, il difensore del contribuente allega le note di deposito della domanda di definizione lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, depositando copia della domanda e del relativo versamento.
Preso atto della documentazione allegata e rilevato essere ormai ampiamente decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Cos ì deciso in Roma, il 12 luglio 2023.