Estinzione del Processo Tributario: La Cassazione e la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta un tema di grande attualità per contribuenti e professionisti. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come opera questo meccanismo, sottolineando il valore della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e le conseguenze procedurali, inclusa la gestione delle spese legali. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Contesto della Controversia
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. A loro volta, i contribuenti avevano presentato un controricorso. La controversia riguardava un atto impositivo la cui legittimità era stata contestata in sede giudiziaria.
Tuttavia, durante il giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’adesione dei contribuenti a una delle procedure di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). La stessa Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco di controversie per le quali era stata perfezionata la definizione, includendo anche quella in esame.
La Decisione sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha dichiarato l’estinzione del processo. Il decreto si basa sull’applicazione diretta della normativa speciale introdotta per la gestione delle liti fiscali pendenti.
La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria costituisce prova della regolare definizione della lite, secondo le modalità previste dai commi 186 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 197/2022. In assenza di un diniego formale, la procedura di estinzione opera quasi automaticamente.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel dettato del comma 198 dell’art. 1 della citata legge. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in mancanza di diniego, il processo si estingue. La legge, tuttavia, prevede una clausola di salvaguardia: le parti conservano la possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni relative all’estinzione stessa, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile.
Un altro punto cruciale affrontato nel decreto riguarda la gestione delle spese di giudizio. La Corte ha applicato l’ultimo periodo del medesimo comma 198, il quale dispone che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa e definitoria della procedura.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto della Cassazione conferma la natura automatica del meccanismo di estinzione del processo tributario in caso di adesione a procedure di definizione agevolata. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Valore Probatorio: L’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate assume un ruolo centrale, certificando l’avvenuta definizione e innescando la procedura di estinzione.
2. Tutela delle Parti: Nonostante l’automatismo, le parti non sono private di tutela, potendo richiedere un’udienza per contestare i presupposti dell’estinzione.
3. Certezza sulle Spese: La regola sulla compensazione delle spese fornisce una chiara indicazione ai litiganti: aderendo alla definizione agevolata, ciascuna parte sopporterà i propri costi legali, indipendentemente dall’esito che avrebbe potuto avere il giudizio.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inserita in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la regolare definizione della lite secondo la legge (in questo caso, la L. 197/2022), e non vi è un diniego da parte dell’amministrazione.
Cosa succede se una delle parti non è d’accordo con l’estinzione?
La legge prevede una clausola di salvaguardia: le parti hanno la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere le ragioni dell’estinzione davanti al giudice.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa specifica (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica quindi il principio della soccombenza, e le spese vengono di fatto compensate.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22645 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22645 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22086/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME NOME
sul controricorso incidentale proposto da
COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. Catania n.7987/15/2021 depositata il 16/09/2021 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 30/07/2025