Estinzione del processo tributario per definizione agevolata: un caso pratico
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui può concludersi un contenzioso, anche in materia tributaria. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito i meccanismi automatici di questa procedura, specialmente nel contesto delle normative volte a ridurre il carico di giudizi pendenti. Analizziamo un decreto che illustra come l’adesione a una definizione agevolata da parte dell’amministrazione finanziaria, unita all’inerzia delle parti, porti inevitabilmente alla chiusura della causa.
I fatti di causa
Una società cooperativa edile aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso riguardava un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. La questione, tuttavia, ha preso una svolta decisiva non per il merito della disputa, ma a seguito dell’applicazione di nuove disposizioni normative.
L’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di una legge speciale (D.L. n. 13 del 2023) mirata a snellire i giudizi di legittimità, ha inserito l’atto impositivo oggetto del contendere in un elenco di controversie per le quali si intendeva procedere a una definizione agevolata. Questo inserimento funge da documentazione della regolare definizione della controversia, secondo le procedure stabilite dalla legge (L. n. 130 del 2022).
La procedura normativa e l’estinzione del processo
La normativa di riferimento stabilisce un meccanismo preciso: una volta che la controversia è inserita nell’elenco per la definizione agevolata e non vi è un diniego formale, le parti hanno un termine per presentare un’istanza di trattazione, ovvero una richiesta di proseguire con il giudizio. Se nessuna delle parti si attiva entro tale termine, il processo si estingue automaticamente.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nessuna delle parti aveva presentato una tale istanza. Ha inoltre precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una dichiarazione formale di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini di impedire l’effetto estintivo automatico.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, basandosi sul dettato normativo, ha preso atto della situazione procedurale. La combinazione di due fattori è stata determinante: l’inserimento della lite nell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate e la mancata presentazione di un’istanza di trattazione da parte di entrambi i contendenti entro i termini di legge. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge citata, il processo si è estinto. La Corte ha inoltre specificato che, nonostante l’estinzione, le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, sebbene in questo contesto tale possibilità appaia remota. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, il decreto ha stabilito che, conformemente all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5, queste rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
Le conclusioni
Questa decisione conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti e i professionisti, emerge un’importante lezione pratica: l’inerzia processuale a seguito dell’inclusione di una lite negli elenchi per la definizione agevolata conduce direttamente all’estinzione del processo. È quindi fondamentale monitorare attentamente tali elenchi e valutare con cognizione di causa se presentare o meno un’istanza di trattazione, essendo consapevoli che, in caso di estinzione, le spese legali sostenute non verranno rimborsate dalla controparte.
Quando si verifica l’estinzione del processo in una controversia tributaria secondo questa decisione?
L’estinzione del processo si verifica automaticamente quando la controversia viene inclusa dall’Agenzia delle Entrate in un apposito elenco per la definizione agevolata e nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio entro il termine previsto dalla legge.
Cosa succede se una parte presenta un’istanza finalizzata solo a ottenere la declaratoria di estinzione?
Secondo la Corte, un’istanza che mira unicamente a far dichiarare formalmente l’estinzione non è considerata una valida “istanza di trattazione”. Pertanto, non è idonea a impedire l’effetto estintivo automatico previsto dalla normativa.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo in questo contesto?
In caso di estinzione del processo secondo questa procedura, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è previsto un provvedimento di condanna alle spese a carico della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18213 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18213 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 16297/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa da ll’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 11259/03/2021 depositata il 20/12/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 25/06/2025