Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7118/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO (FAX P_IVA), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4442/2014 depositata il 25/08/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
§ 1 . NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4442/14 del 25 agosto 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto legittimo (salvo che nell’applicazione, sulla parte eccedente la franchigia di legge, dell’aliquota del 4% in luogo di quella, applicata dall’ufficio, dell’8%) l’avviso di liquidazione loro notificato il 4.6.2012 per imposta di donazione e sanzioni.
Ciò con riguardo all’atto 21.11.2007 con il quale NOME e NOME COGNOME avevano acquistato un fondo rustico al prezzo di euro 3.500.000,00, con provvista dichiaratamente loro fornita dal padre NOME COGNOME, e rinveniente dalla liquidazione di una quota di fondo di investimento immobiliare (come dagli stessi dichiarato in un questionario informativo e nel corso di incontri a chiarimento tenutisi nel dicembre 2010).
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-l’azione di accertamento era tempestiva poiché l’avviso opposto era stato notificato entro cinque anni dal momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate era venuta a conoscenza dell’atto di donazione indiretta, nel corso del contraddittorio con il contribuente del dicembre 2010 (artt. 60 d.lgs. n. 346/90 e 76, co. 1^, d.P.R. 131/86);
-l’applicazione dell’imposta di donazione non era preclusa dall’applicazione dell’imposta di registro sull’atto di trasferimento immobiliare, dal momento che quest’ultimo aveva riguardato un fondo rustico ammesso alle agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, con conseguente versamento dell’imposta di
registro ‘ in misura fissa dell’1% anziché in misura proporzionale’ (art.1, co. 4bis , d.lgs.n.346/90);
-l’operazione in questione concretava una donazione indiretta dal padre ai figli, così come risultava dalle dichiarazioni informative rese dai figli acquirenti;
-la tesi dei contribuenti secondo cui la donazione si sarebbe perfezionata, a tutto concedere, già nel gennaio 2006 (allorquando il padre versò l’importo di euro 1.832,935,00 su un conto corrente cointestato con i figli) e, dunque, in un momento in cui l’imposta di successione e donazione non era vigente, era infondata, dal momento che dagli atti non risultava alcuna prova di correlazione tra questo versamento e la provvista utilizzata per l’acquisto, quasi due anni dopo, del terreno.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
§ 2. Con memoria 2.11.21 i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di istanza di definizione della lite ex art.3 co. 5^ e 6 ^ d.l. n. 119/18 conv. in l. 119/18 (c.d. ‘rottamazione ter’) ed avvenuto versamento di alcune rate, secondo il piano di dilazione previsto dalla legge e da ultimo ulteriormente dilazionato come da d.l. n.146/21. Con ordinanza 17.11.2021 questa Corte ha conseguentemente disposto rinvio a nuovo ruolo del giudizio ai sensi dell’art.3, co. 5^ e 6^ d.l. n. 119/18 conv. in l. n.136/18.
Con memoria 7.5.2024 ex art. 380bis.1 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno riferito di aver in effetti definito la controversia ai sensi della citata normativa, come da allegate ricevute di versamenti rateizzati (doc.11-16) e da, pure allegate, attestazioni RAGIONE_SOCIALE di avvenuto pagamento a saldo e cancellazione di tutte le ipoteche iscritte (doc.17-20).
Hanno quindi dichiarato di rinunciare al giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Considerato che
§ 3. Stabilisce l’art. 3, co. 6^, cit. che: <>
Essendosi nella specie perfezionata -come da documentazione prodotta e senza contestazione alcuna da parte della controricorrente RAGIONE_SOCIALE -la fattispecie definitoria di legge, il presente processo va dichiarato estinto per avvenuta cessazione della materia del contendere, ex art.3 d.l. n.119/18 conv. in l. n.119/18.
La definizione della lite ai sensi di legge depone per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e per l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
PQM
-dichiara estinto il processo, compensate le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 28