Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6046 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6046 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10300/2017 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore (in precedenza RAGIONE_SOCIALEintimata- avverso SENTENZA di C.T.R. della Sicilia n. 3441/03/2016 depositata il 7/10/2016
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Uditi il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’estinzione del ricorso;
Udito l’Avv.to dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che accettando la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, concludono per l’estinzione del ricorso
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre -affidandosi a quattro motiviavverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento n. 29120110020959356, del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento, per il pagamento della somma di euro 765,93 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRAP, per l’anno di imposta 2008.
La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973 e che in tal caso non è prevista la preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito del controllo prevista dal terzo comma della disposizione, ha ritenuto che i denunciati
vizi della notificazione della cartella fossero sanati per raggiungimento dello scopo, avendo l’interessata tempestivamente impugnato l’atto
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE:
Con memoria del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 2 dicembre 2024;
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’odierna udienza, hanno accettato la rinuncia al ricorso;
Nulla ha opposto il Procuratore Generale, concludendo per l’estinzione del processo
VISTO:
l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024