Estinzione del processo tributario: cosa succede se aderisci alla rottamazione?
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la rottamazione dei carichi, può avere conseguenze dirette sui contenziosi in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce come questo evento porti all’estinzione del processo tributario, anche quando la causa è giunta al massimo grado di giudizio. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore turistico-immobiliare aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia la vedeva opposta all’Agenzia delle Entrate. Il procedimento seguiva il suo corso ordinario, in attesa della decisione dei giudici di legittimità sulla questione fiscale sollevata.
La Scelta della Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
Il punto di svolta si è verificato quando la società ricorrente ha deciso di avvalersi della definizione agevolata per la rottamazione dei carichi pendenti. Coerentemente con questa scelta, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso pendente in Cassazione.
Questo atto ha modificato radicalmente lo scenario processuale. La rinuncia, motivata dall’adesione alla sanatoria, ha fatto venir meno l’oggetto stesso della contesa. La Corte, prendendo atto della volontà della parte, non ha potuto fare altro che dichiarare la fine del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su due elementi fondamentali.
Il primo è l’atto di rinuncia depositato dalla società. Questo atto è la manifestazione formale della volontà di non proseguire con la causa, rendendo di fatto inutile qualsiasi ulteriore attività giurisdizionale. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo tributario per cessata materia del contendere.
Il secondo punto, di grande interesse pratico, riguarda le spese legali. Poiché il processo si è estinto senza una pronuncia sul merito (cioè senza che venisse stabilito chi avesse ragione e chi torto), la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Questo significa che ciascuna parte, sia la società che l’Agenzia delle Entrate, si è fatta carico dei costi sostenuti per i propri avvocati. Questa scelta riflette la natura della chiusura del contenzioso, non derivante da una vittoria o sconfitta, ma da un’azione esterna al giudizio, ovvero l’adesione alla definizione agevolata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto offre un’importante lezione per i contribuenti con contenziosi pendenti. L’adesione a strumenti di definizione agevolata rappresenta una via concreta per chiudere le liti fiscali, anche quelle più complesse e arrivate fino in Cassazione. La formalizzazione della rinuncia al ricorso è il passo cruciale per ottenere una declaratoria di estinzione del giudizio. Inoltre, la probabile compensazione delle spese legali costituisce un ulteriore elemento da considerare nella valutazione strategica, poiché elimina il rischio di dover pagare anche le spese della controparte in caso di soccombenza.
Cosa accade a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce alla rottamazione dei carichi?
Se il contribuente, dopo aver aderito alla rottamazione, deposita un formale atto di rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo. Questo significa che il procedimento si chiude definitivamente senza una decisione nel merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia post-rottamazione?
Nel caso esaminato, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga le proprie spese. Questa soluzione è adottata perché non c’è un vincitore né un vinto, ma il processo si è concluso a causa di un evento esterno.
È sufficiente aderire alla definizione agevolata per chiudere il processo?
No, non è sufficiente. Come dimostra il decreto, è necessario che la parte ricorrente depositi un atto formale di rinuncia al ricorso. È questo atto che permette alla Corte di prendere atto della volontà di non proseguire e, di conseguenza, dichiarare l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22114 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22114 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 11486/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 495/04/2019, depositata il 10 settembre 2019.
Visto l’atto depositato il 15 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 24/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME