Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ACCERTAMENTO IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29270/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4302/2015, depositata in data 8 maggio 2015;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025, del consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società RAGIONE_SOCIALE maggiori ricavi, l’ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2007, nei confronti del socio NOME COGNOME ritenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accogliendo l’appello di NOME COGNOME annullava l’avviso di accertamento.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.
L a causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025, per la quale il PM, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato memoria scritta concludendo per l ‘inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento o l ‘ inammissibilità del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 o 4 c.p.c., la difesa erariale deduce violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 39, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. n. 600 del 1973, la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c.
Preliminarmente occorre evidenziare che il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa a ll’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, indicato nell’epigrafe della sentenza quale atto impugnato ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata.
Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione.
Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo , con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2025.