Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7647 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23103/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, RAGIONE_SOCIALE SERVIZI RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 897/2017 depositata il 28/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione.
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale il 21.6.2012 da RAGIONE_SOCIALE, per conto del Comune di Anguillara Sabazia, per Tarsu 2011.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-la società contribuente non aveva contestato la sussistenza del presupposto impositivo, costituito dalla detenzione di un’area produttiva di rifiuti perché adibita alla vendita ed al deposito di prodotti agricoli, a nulla rilevando che essa si rivolgesse ad un operatore privato per lo smaltimento;
-la cartella era motivata secondo quanto prescritto dalla legge e dai decreti ministeriali in materia;
-essa non richiedeva la notifica di alcun previo avviso di accertamento, anche considerato che la società non aveva mai denunciato variazioni né richiesto esenzioni o riduzioni dell’imposta;
-l’esecutività del ruolo nello stesso anno di imposta non incideva sul diritto del comune a pretendere il pagamento.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate.
§ 2. In data 15.2.24 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito e per effetto di raggiunto accordo transattivo con il Comune.
Ne segue pertanto la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 390 cod.proc.civ..
Nulla si provvede sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti in esso evocate svolto attività difensiva alcuna.
Visto l’esito abdicativo del giudizio, neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
-dichiara estinto il processo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,