Estinzione del processo tributario per definizione agevolata: un caso pratico
L’estinzione del processo tributario a seguito di una definizione agevolata è un meccanismo che consente di chiudere definitivamente le liti pendenti con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica, delineando le conseguenze dell’inattività delle parti dopo la presentazione della domanda di definizione. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore agroalimentare aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio davanti alla Corte di Cassazione. La controversia riguardava un atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria.
In pendenza del giudizio di legittimità, la società contribuente ha deciso di avvalersi della possibilità offerta dal Decreto Legge n. 119 del 2018, presentando la documentazione necessaria per la “definizione agevolata della controversia”, comunemente nota come “pace fiscale”. Questa normativa offriva ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti pagando un importo forfettario.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
Il cuore della questione risiede nell’articolo 6, comma 13, del D.L. n. 119/2018. Questa norma stabilisce un principio procedurale molto preciso: una volta presentata la domanda di definizione agevolata, il processo viene sospeso. Se, entro il termine del 31 dicembre 2020, nessuna delle parti (né il contribuente né l’Amministrazione Finanziaria) presenta un’istanza per la trattazione della causa, il processo si estingue automaticamente.
È importante sottolineare che la legge considera irrilevante un’eventuale istanza volta unicamente a far dichiarare l’estinzione. Per mantenere vivo il processo, è necessaria una vera e propria richiesta di procedere con il giudizio nel merito. In assenza di tale richiesta o di un provvedimento di diniego della definizione da parte dell’Amministrazione, l’effetto estintivo è automatico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha svolto un’analisi puramente ricognitiva. I giudici hanno verificato il rispetto dei presupposti richiesti dalla legge:
1. Adesione alla procedura: La parte contribuente aveva correttamente depositato la documentazione per la definizione agevolata.
2. Inattività delle parti: Nessuna delle parti coinvolte ha depositato, entro la scadenza del 31 dicembre 2020, un’istanza per la fissazione dell’udienza e la prosecuzione del giudizio.
3. Assenza di diniego: Non risultava che l’Amministrazione Finanziaria avesse emesso un provvedimento di diniego della definizione agevolata.
Constatata la presenza di queste condizioni, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la norma e dichiarare l’estinzione del processo tributario. La decisione ha inoltre chiarito che, ai sensi della stessa disposizione, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rivalsa.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce l’automatismo dell’effetto estintivo legato alle procedure di definizione agevolata. Per i contribuenti e i professionisti, la lezione è chiara: l’adesione a una sanatoria fiscale comporta precise conseguenze procedurali. La mancata richiesta di trattazione entro i termini perentori stabiliti dalla legge conduce inevitabilmente alla chiusura del contenzioso, senza una pronuncia sul merito della questione. La regola sulla ripartizione delle spese, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, rappresenta un ulteriore elemento da considerare attentamente al momento della scelta di aderire a tali procedure.
Cosa accade se, dopo aver aderito a una definizione agevolata della controversia, nessuna delle parti chiede la trattazione della causa?
Il processo si estingue automaticamente per legge al decorrere del termine previsto dalla normativa specifica, che in questo caso era il 31 dicembre 2020.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata secondo il d.l. 119/2018?
Secondo l’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Un’istanza presentata al solo scopo di far dichiarare l’estinzione impedisce la chiusura automatica del processo?
No, il decreto chiarisce che un’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione non è considerata valida per impedire l’estinzione automatica del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18300 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18300 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7442/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEoggi RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE LATINA rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST. LATINA n.4628/18/2017 depositata il 24/07/2017 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 23/06/2025