Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14353/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 3222/2017 depositata il 27/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento relativi alle annualità d’imposta 2005 – 2010 con i quali il Comune di Mirandola contestava l’omessa dichiarazione dell’Ici su un terreno di sua proprietà, sito nel territorio del predetto Comune, destinato a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sul presupposto che il terreno avesse gestione reddituale e dovesse essere accatastato in categoria D/7 con la rendita di euro 17.500. I giudici di prossimità escludevano la gestione reddituale dell’attività di smaltimento sulla base di alcuni elementi, quali la costituzione della società nella forma di società partecipata da enti pubblici locali con il controllo spettante ai soci enti pubblici, evidenziando che le tariffe erano calcolate in relazione ai costi e non agli utili dell’impresa ed escludendo quindi che la discarica fosse gestita per fini commerciali.
Sull’appello del Comune, i giudici regionali dell’Emilia Romagna, nel riformare la sentenza di primo grado, accoglievano l’impugnazione confermando la legittimità degli avvisi di accertamento, affermando che . Aggiungendo che .
Avverso detta sentenza la società Aimag ricorre per la sua Cassazione svolgendo quattro motivi.
Replica con controricorso il Comune di Mirandola.
MOTIVI DI DIRITTO
La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, prima comma, n. 3) c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939, nonché degli artt. 6,8 e 61 d.p.r. n. 1142 del 1949, dell’art. 2 d.m. n. 28 del 1998 e dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, per avere la Commissione regionale ritenuto la correttezza dell’attribuzione della categoria D/7 alla discarica per cui è causa, priva in realtà delle caratteristiche richieste per detto classamento.
Il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3. c.p.c. denuncia violazione falsa applicazione dell’articolo 7 comma 1, lett. B, d.lgs. n. 504 del 1992; per avere la Corte distrettuale escluso l’applicazione dell’esenzione ICI alla discarica per cui è causa.
La terza censura, proposta ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., prospetta la nullità della sentenza di appello per vizio di ultrapetizione e violazione dell’articolo 112 c.p.c.; si assume che i giudici regionali abbiano fondato la loro decisione sul fatto, non allegato dal Comune negli avvisi di accertamento, della raccolta e
della gestione dei rifiuti mediante processo di trasformazione della materia prima e produzione di biogas.
Con il quarto motivo di impugnazione, si lamenta la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e per omessa pronuncia sulle domande di disapplicazione di determinazione delle sanzioni irrogate dal Comune.
Superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, in data 2 aprile 2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto sia dal legale rappresentante della società che dal difensore, sul rilievo che, con delibera consiliare del 27.3.2023, modificata il 27.4.2023, il Comune ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione ai sensi dell’art. 1, commi 213 e seguenti, della legge n. 197/2022. La presente controversia è stata definita con accordo transattivo firmato il 13.6.2023 dalla società e il 19.6.2023 dal Comune, cui è seguìto il 6.7.2023 il versamento delle somme dovute, pari alla maggiore Ici accertata per ciascun anno, agli interessi di legge e alle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. (Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021). Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, l’atto , non avendo carattere “accettizio”, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese; pertanto, la rinuncia non necessita dell’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m.
133/2024), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019).
Sussistono, quindi, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Ritiene questa Corte la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame … ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018)
P. Q. M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 24.06.2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME