Estinzione del Processo Tributario: Guida Pratica al Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui può concludersi un contenzioso, senza arrivare a una sentenza che decida chi ha torto e chi ha ragione nel merito. Questo meccanismo è particolarmente rilevante nel diritto tributario, dove spesso vengono introdotte normative per favorire la definizione agevolata delle liti tra contribuenti e Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo tema, chiarendo le conseguenze procedurali di un accordo tra le parti.
Il Caso in Analisi: Una Controversia Fiscale Risolta
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un contribuente contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale. La peculiarità della vicenda risiede nel fatto che, mentre il processo era pendente in Cassazione, la controversia era stata risolta grazie alle procedure di definizione agevolata previste dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a una specifica normativa (d.l. n. 13 del 2023), aveva trasmesso alla Corte un elenco di cause per le quali era intervenuta una regolare definizione. L’inserimento del caso in questo elenco attestava formalmente l’avvenuto accordo e la risoluzione della controversia fiscale, eliminando di fatto l’oggetto del contendere.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione ha applicato la procedura prevista dalla legge per i casi di cessata materia del contendere. La normativa di riferimento (legge n. 130 del 2022) stabilisce che, una volta comunicata la definizione della lite, le parti hanno un termine per presentare un’istanza di trattazione, ovvero una richiesta formale per continuare il processo.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha manifestato l’interesse a proseguire il giudizio. L’inerzia delle parti è stata interpretata dalla Corte come una conferma della loro volontà di considerare chiusa la vicenda. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo, prendendo atto che la funzione del giudizio si era esaurita con l’accordo raggiunto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.
Le Motivazioni del Decreto
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione chiara e lineare delle norme volte a deflazionare il contenzioso tributario. La motivazione principale risiede nell’automatismo previsto dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Questa norma collega direttamente la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine di legge all’estinzione del processo. La ratio è quella di accelerare la chiusura formale dei procedimenti che, di fatto, non hanno più ragione di esistere, liberando risorse per altre cause.
Un punto cruciale chiarito dal decreto riguarda la natura dell’istanza: una richiesta finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non viene considerata una valida ‘istanza di trattazione’ ai fini della prosecuzione. Inoltre, la Corte ha specificato il regime delle spese processuali. In linea con quanto previsto dalla normativa, in caso di estinzione per cessata materia del contendere, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, si applica il principio della compensazione delle spese: ciascuna parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Contribuenti e Professionisti
Il decreto offre importanti indicazioni operative. Innanzitutto, conferma che le procedure di definizione agevolata sono uno strumento efficace non solo per risolvere la controversia fiscale, ma anche per ottenere una rapida chiusura del processo pendente. In secondo luogo, sottolinea l’importanza del comportamento processuale delle parti dopo l’accordo: la mancata presentazione dell’istanza di trattazione è un atto concludente che porta direttamente all’estinzione. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali è un elemento fondamentale da considerare nella valutazione della convenienza economica di un accordo con il Fisco. Per contribuenti e professionisti, la conoscenza di questi meccanismi è essenziale per gestire efficacemente il contenzioso tributario e le sue possibili vie di uscita.
Cosa succede a un processo in Cassazione se la controversia tributaria viene definita in via agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto se, una volta comunicato l’accordo, nessuna delle parti presenta un’istanza formale per la prosecuzione del giudizio entro il termine stabilito dalla legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite?
Secondo il decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte coinvolta (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga le proprie spese legali.
È possibile chiedere la prosecuzione del giudizio dopo la dichiarazione di estinzione?
Il decreto chiarisce che le parti conservano la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, per specifiche esigenze procedurali previste da tale norma.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20636 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20636 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17191/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 983/08/2022 depositata il 07/02/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 14/07/2025