Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28640 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21980/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.nte pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, el.dom.to in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO di Patti, come da procura in atti;
– parte ricorrente – contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, el.dom.to in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, c ome da procura in atti;
– parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE della Toscana n. 480/16 del 10 marzo 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per la dichiarazione di estinzione;
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ed applicazione di sanzioni notificato alla società dalla Regione Toscana in recupero dell’imposta regionale sui can oni di concessione demaniale per l’anno 2007 (l.281/70, l.reg. 2/71, l.reg.85/95). Ciò in relazione ad un accordo sostitutivo di concessione demaniale intervenuto con l’RAGIONE_SOCIALE per un punto di ormeggio in RAGIONE_SOCIALE Isola.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ha osservato che l’imposta era dovuta, rilevando la natura statale del bene oggetto di concessione e non l’autorità (nella specie quella RAGIONE_SOCIALE) che rilascia quest’ultima.
Ha resistito con controricorso la Regione Toscana.
§ 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità della sentenza, ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e per mancata ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni della prima decisione.
Con gli altri due motivi di ricorso la società ha lamentato -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione della legislazione statale e regionale di riferimento, la quale non consentiva alla Regione di applicare e percepire un tributo che non era suo proprio e che richiamava una base imponibile (canone concessorio)
discrezionale perché priva di parametri legali di predeterminazione. Diversamente ragionando, si poneva questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell’articolo 6 LR n.57/98 anche in relazione all’articolo 117, co. 2^, lett.e) Cost., per indebito esercizio regionale di funzione legislativa in materia tributaria riservata allo Stato.
§ 3. In data 30 marzo 2023 le parti hanno depositato in via telematica dichiarazione congiunta di rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ. ai rispettivi atti del processo, a spese compensate. Ciò in forza di accordo transattivo -regolarmente adempiuto – di rateazione delle somme richieste dalla Regione.
A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate. La ragione -sopravvenuta e conciliativa – di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art.13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
PQM
Dichiara estinto il processo;
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 6 ottobre 2023.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME