Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13868 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11724/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente a ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
-controricorrente-
ricorrente incidentale-
Nonché RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE.
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 924/2019 depositata il 04/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Udito il difensore della società ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 924/2019, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riformando la decisione di primo grado, ha accolto parzialmente la domanda di annullamento dell’avviso di pagamento TARI, annualità 2017, emesso da RAGIONE_SOCIALE per il Comune di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che le superfici che producono rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari, come da denuncia della contribuente alle voci ‘area carico/scarico merci’, sono escluse dal tributo, ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto si tratta di rifiuti (speciali) non assimilabili ai rifiuti urbani, disapplicando in parte qua il Regolamento comunale per violazione dell’art. 38 del Decreto Ronchi, diversamente, non essendo contestata la circostanza che nel Comune di RAGIONE_SOCIALE è attivata la raccolta differenziata, per gli imballaggi secondari prodotti nelle aree di vendita, legittimamente assimilati ai
rifiuti urbani dal Regolamento, la contribuente si può giovare dell’agevolazione tariffaria prevista dal Comune.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n.147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), 218, 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 23 Cost., giacché la CTR avrebbe dovuto rilevare l’illegittima applicazione della TARI alle superfici in cui si producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di vendita, in quanto ritenute erroneamente produttive soltanto di imballaggi secondari, non potendosi aprioristicamente escludere per dette superfici, la produzione di imballaggi terziari (confezioni funzionali a garantire il corretto trasporto e manipolazione di un certo numero di unità di vendita, imballaggi multipli), cui consegue l’esclusione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, non essendo assimilabili ai RSU ed avendo la contribuente provveduto all’onere del loro autonomo smaltimento.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 4, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di censura e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., nonché degli artt. 221, 226. D.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, giacché la CTR ha omesso il vaglio di legittimità della disciplina concernente l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, operata dal Comune persino con riferimento ai rifiuti terziari.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21, d.lgs. n. 22 del 1997, 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, nonché della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e del principio comunitario chi inquina paga e dell’art. 1 Preleggi, giacché la CTR non ha rilevato l’illegittimità
dell’art. 7 del Regolamento comunale n. 280/2005, in forza del quale sono stati assimilati, dal punto di vista qualitativo, tutti gli imballaggi compresi quelli terziari e secondari , individuando, dal punto di vista quantitativo, una soglia abnorme (150kg/mq/anno), priva di una preventiva valutazione d’impatto ambientale e non coerente, anche sotto il profilo concorrenziale, con la normativa nazionale e comunitaria.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 4, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di censura, violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 642 e 649 l. 147 del 2013, 18, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006, avuto riguardo alla Circolare del Min. Finanze del 22 giugno 1994 n. 95 ed all’art. 13 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato l’intassabilità dei vani tecnici (apparecchiature tecnologiche) per i quali è in radice esclusa la produzione di rifiuti.
Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, d.lgs. n. 152 del 2006, 13 e 18 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato che assoggettare a tassazione le aree produttive di rifiuti speciali (da imballaggio) viola il divieto di doppia imposizione, dovendo il contribuente sostenere anche i costi per lo smaltimento/recupero mediante ditta privata. Deduce, quindi, che soltanto il riconoscimento della detassazione totale delle superfici nelle quali si producono rifiuti speciali smaltiti in proprio, non anche l’applicazione di una riduzione percentuale forfettaria del tributo, può evitare la violazione del divieto di doppia tassazione.
Con il motivo di ricorso incidentale il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 226, comma 2, 221, comma 4, d.lgs. n. 156 del 2006, giacché la CTR ha ritenuto di escludere in via assoluta la possibilità di tassazione delle superfici che producono rifiuti costituiti da imballaggi terziari, atteso che per essi il Codice dell’Ambiente non ne esclude l’assimilazione ai rifiuti urbani ove «rispettino i requisiti di assimilabilità previsti dal Regolamenti Comunali» e, quindi, che «possano essere legittimamente assoggettati a tassazione.» Assume, quindi, il ricorrente
incidentale che la sentenza della CTR è errata laddove esclude la legittimità del regolamento TARI perché ha assimilato gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia tanto al ricorso principale , ??? quanto al ricorso incidentale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalle parti, per avere le stesse definito stragiudizialmente la controversia, con compensazione delle spese di lite.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del giudizio
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.