Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7684/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE COGNOME (CODICE_FISCALE
: rappresentata e difesa dall’Avv.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro COMUNE DI COGNOME
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 5607/2018 depositata il 16/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi di ricorso;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso;
il Comune è rimasto intimato.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.