Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 9214/2022 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI POZZUOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa NOME COGNOME, delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020, con sede in Pozzuoli (NA), alla INDIRIZZO rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determina dirigenziale n. 2092 del 14 ottobre 2021, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
la LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI POZZUOLI (NA) (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Pozzuoli (NA), alla INDIRIZZO in persona del suo presidente pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. prof. NOME COGNOME del foro di Napoli (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6983/25/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla Lega Navale Italiana -Sezione di Pozzuoli -il pagamento dell’importo complessivo di 122.819.58 €, a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2014 in ragione dell’omessa denuncia della superfice di 15.135 mq, ritenuta essere area di parcheggio e di servizio;
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dal citato Comune di Pozzuoli, il quale proponeva ricorso per cassazione contro la predetta pronuncia con atto notificato il 4 aprile 2022, formulando due motivi di impugnazione;
la Lega Navale Italiana resisteva con controricorso notificato il 13 maggio 2022;
con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, il Comune di Pozzuoli e la Lega Navale Italiana hanno riferito di aver raggiunto « un accordo transattivo che prevede -tra l’altro – la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19