Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14495 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20377/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente-
contro
COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME.
nonché
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n. 498/2019, depositata il 12/04/2019.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 24/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio .
Udito il difensore della società ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre con dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 498/6/19, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la decisione di primo grado, ha disatteso la domanda di annullamento degli avvisi di pagamento TARI, annualità 2015, emessi da RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE di Torino, sul rilievo, assorbente, che sia erronea la tesi dell’appellante di considerare rifiuti speciali, esclusi dal tributo, i materiali (imballaggi, cartoni, plastica e simili) «che sono oggetto di raccolta e smaltimento da parte di ditta specializzata terza», in quanto essi «sono certamente qualificabili e compatibili con i rifiuti urbani» e che «l’ente impositore ha dimostrato l’esistenza del presupposto (per altro rafforzato dalla denuncia della stessa contribuente)» del tributo, donde la piena legittimità del recupero fiscale operato applicando «le norme di riferimento (in particolare il Regolamento istituito dal RAGIONE_SOCIALE di Torino).»
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Torino resiste con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n.147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 23 Cost., giacché la CTR non ha rilevato l’illegittima applicazione della TARI ai rifiuti derivanti da attività commerciali ed da aree produttive di rifiuti speciali non pericolosi, dovendosi ritenere sottratte alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani le relative superfici, anche in ragione dell’accollo all’operatore privato dell’onere del loro autonomo smaltimento, costituendo gli imballaggi (terziari e secondari) rifiuti speciali non pericolosi.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 4, nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di censura e violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., nonché degli artt. 221, 226. D.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, giacché la CTR non ha correttamente qualificato come rifiuti speciali non pericolosi quelli prodotti dalla contribuente nell’area di mq. 12.868 complessivi, per tre esercizi commerciali, vagliando la legittimità dell’assimilazione ai rifiuti urbani illegittimamente operata dal RAGIONE_SOCIALE persino con riferimento ai rifiuti terziari.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc,civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, nonché della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e del principio comunitario chi inquina paga e dell’art. 1 Preleggi, giacché la CTR non ha rilevato l’illegittimità dell’art. 7 del Regolamento comunale n. 280/2005, in forza del quale sono stati assimilati, dal punto di vista qualitativo, tutti gli imballaggi (anche quelli terziari e secondari) individuando, dal punto di vista quantitativo, una soglia abnorme, non coerente con la normativa nazionale e comunitaria.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, nonché della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e del principio comunitario ‘chi inquina paga’ e dell’art. 1 Preleggi, giacché la CTR non ha rilevato che la previsione di una elevatissima
soglia quantitativa (150Kg/mq/anno) incide negativamente sul principio di libera concorrenza e sulle scelte dei produttori di rifiuti.
Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, comma 3, lett. e) d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 221 e 226, d.lgs. n. 152 del 2006, giacché la CTR avrebbe dovuto rilevare la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali da imballaggio terziari (esclusi dal normale circuito di raccolta) e secondari (da conferire solo al servizio di raccolta differenziata ove non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio) prodotti dalla contribuente, per la gran parte aventi proprio la finalità di agevolare il trasporto delle merci e salvaguardarle dalla manipolazione.
Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006, 115 cod.proc.civ., giacché la CTR ha omesso l’esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, in essendo non contestato il deposito in giudizio di esaustiva documentazione (planimetrie punti vendita, destinazione d’uso di ogni area, fatture e formulari) comprovante lo svolgimento di attività commerciale da parte della contribuente.
Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006, d.lgs. n. 152 del 2006, giacché la CTR ha omesso di considerare l’irrilevante incidenza della presenza umana e la modesta produzione di rifiuti urbani in senso stretto che non escludono il diritto all’esenzione.
Con l’ottavo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), 221, 226, d.lgs. n. 152 del 2006, giacché la CTR non ha considerato l’intassabilità di magazzini, aree di stoccaggio e movimentazione delle merci, in quanto superfici funzionalmente collegate
all’esercizio dell’attività, dunque, produttive di imballaggi terziari e, in minima parte, secondari, esenti.
Con il nono motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, comma 3, lett. e), 221, 226, d.lgs. n. 152 del 2006, avuto riguardo alla Circolare del Min. Finanze del 22 giugno 1994 n. 95 ed all’art. 13 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato l’intassabilità dei vani tecnici (apparecchiature tecnologiche) per i quali va in radice esclusa la produzione di rifiuti.
Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013, 184, d.lgs. n. 152 del 2006, 13 e 18 del Regolamento comunale TARI, giacché la CTR non ha considerato che assoggettare le aree produttive di rifiuti speciali anche da imballaggio) a tassazione viola il divieto di doppia imposizione, dovendo il contribuente sostenere anche i costi per lo smaltimento/recupero mediante ditta privata.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente, per aver definito stragiudizialmente la controversia con compensazione delle spese di lite.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del giudizio Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.