Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36877/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (NUMERO_TELEFONO), presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 1615/2018 depositata il 17/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1 . RAGIONE_SOCIALE ha proposto undici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’ingiunzione di pagamento (n.028537) notificatale l’11.9.2013 dal Comune di Ostuni in recupero di Tarsu dal 2006 al 2008.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
-l’ingiunzione opposta faceva seguito, per le stesse annualità di imposta, ad un avviso di accertamento (n.2572/2008) e ad un consequenziale avviso di pagamento (n.7873/2013) impugnati da RAGIONE_SOCIALE con ricorsi rigettati;
-sempre con riferimento alla Tarsu, seppure con riguardo ad altre annualità, erano intervenute varie sentenze della stessa Commissione Tributaria Regionale, in giudicato, che avevano accolto le tesi del Comune di Ostuni;
-la riscossione mediante ingiunzione era legittima perché basata sull’art. 72 d.lvo 507/93, nè l’ingiunzione era stata opposta per vizi suoi propri. Ha resistito con controricorso il Comune di Ostuni.
§ 2. In data 17 maggio 2024 il difensore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, munito di procura speciale notarile, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente istanza di estinzione del processo.
Il controricorrente Comune di Ostuni, con dichiarazione 29 maggio 2024, ha accettato la rinuncia al ricorso così formulata, a spese compensate.
In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite, come da istanza delle parti.
L’esito abdicativo del giudizio depone per la insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il processo, spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,