Estinzione del Processo Tributario grazie alla Rottamazione Quater
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, come la nota “rottamazione quater”, può avere un impatto decisivo sui contenziosi tributari in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha confermato che il pagamento integrale del debito attraverso questi strumenti porta alla naturale estinzione del processo, facendo cessare la materia del contendere. Analizziamo insieme questo importante provvedimento per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche per i contribuenti.
I Fatti del Caso: Dall’Atto Impositivo alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale, favorevole a una società di costruzioni. Mentre il giudizio pendeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la società contribuente ha colto l’opportunità offerta dal legislatore, aderendo prima alla cosiddetta “rottamazione ter” (prevista dal D.L. 119/2018) e successivamente alla “rottamazione quater” (introdotta con la L. 197/2022).
L’Iter della Definizione Agevolata
La società ha seguito scrupolosamente il piano di rateizzazione previsto dalle normative, versando tutte le somme dovute. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, a seguito di un’interlocuzione con la Corte, ha formalmente comunicato l’avvenuto e completo pagamento del debito oggetto del contenzioso. Questa comunicazione è diventata l’elemento chiave per la risoluzione della controversia.
La Decisione della Corte: una Diretta Conseguenza del Pagamento
Preso atto della comunicazione ufficiale dell’Agente della Riscossione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La decisione si fonda su un principio logico e giuridico inoppugnabile: se il debito che ha dato origine alla lite viene integralmente saldato, viene a mancare l’oggetto stesso del contendere. Il processo, di conseguenza, non ha più alcuna ragione di esistere.
Le Motivazioni Giuridiche dell’Estinzione del Processo
Le motivazioni alla base del decreto sono semplici e dirette. Il fondamento normativo risiede nell’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che disciplina la “rottamazione quater”. Tale norma stabilisce chiaramente che, a seguito del pagamento integrale delle somme dovute in base alla definizione agevolata, i carichi affidati agli agenti della riscossione si considerano estinti. L’estinzione del debito comporta, per diretta conseguenza, l’estinzione del relativo giudizio pendente. La Corte, pertanto, applica questo principio, chiudendo il procedimento. Viene comunque fatta salva per le parti la facoltà, prevista dall’articolo 391 del codice di procedura civile, di richiedere la fissazione di un’udienza, tipicamente per la regolamentazione delle spese di lite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contribuenti
Questo decreto ribadisce un principio di grande importanza pratica. Per i contribuenti con contenziosi tributari pendenti, l’adesione a strumenti di definizione agevolata non è solo un modo per regolarizzare la propria posizione con il Fisco in maniera vantaggiosa, ma rappresenta anche una via d’uscita efficace dai procedimenti giudiziari. La chiave è il completamento del pagamento: una volta estinto il debito secondo le modalità previste dalla legge, il processo si avvia alla sua conclusione naturale. È fondamentale, tuttavia, assicurarsi di ottenere e conservare la comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione che attesta il saldo del debito, in quanto documento probatorio decisivo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente paga il debito tramite una definizione agevolata come la ‘rottamazione quater’?
Il processo si estingue. Poiché il pagamento integrale del debito attraverso la definizione agevolata fa venir meno la materia del contendere, il procedimento giudiziario in corso non ha più ragione di proseguire e viene dichiarato estinto dalla Corte.
L’estinzione del processo è automatica dopo il pagamento delle rate della rottamazione?
No, non è automatica. Come si evince dal decreto, è necessaria una comunicazione formale da parte dell’Agente della Riscossione che attesti l’avvenuto integrale pagamento. Sulla base di tale comunicazione, la Corte prende atto della situazione e dichiara estinto il processo.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora agire in giudizio?
Sì, ma in modo limitato. Il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, facoltà che viene generalmente utilizzata per discutere aspetti accessori come la ripartizione delle spese legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18744 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18744 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17626/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
avverso la SENTENZA di COMM. TRIB. REG. ABRUZZO n. 21/03/2014, depositata il 10/01/2014, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la ricorrente ha aderito inizialmente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal DL n. 119/2018 (rottamazione ter ) e successivamente dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater );
vista la comunicazione del l’Agenzia delle Entrate -Riscossioni pervenuta a seguito interlocuzione, dalla quale risulta l’intervenuto pagamento di tutte le rate delle definizioni agevolate cui ha aderito il contribuente;
che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti;
che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 08/07/2025