Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9413 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Sanzioni 2009- 2010
Art. 7 del d.l. n. 269/2003
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 31870 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
Da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 693/04/2020, depositata in data 27 maggio 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
La controversia attiene all’impugnativa degli atti di contestazione NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e assunto coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate alla società e ad NOME COGNOME, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società.
2.Avverso gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 99/03/2017, lo accoglieva.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. n. 693/04/2020, depositata in data 27 maggio 2020 , accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ritenendo che dal p.v.c. della G.d.F. erano emersi numerosi elementi presuntivi circa il carattere meramente interpositorio e fittizio della società e la riferibilità dell’attività di impresa al COGNOME, coadiuvato sul piano tecnico dal COGNOME.
4.Avverso la sentenza di primo grado NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
6.In data 26 settembre 2023, COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate -Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (‘rottamazione –
quater’), con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti ed effettuando il pagamento integrale del debito in data 11/9/2023.
CONSIDERATO CHE
1.C on il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c.
2.C on il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella parte in cui la CTR ritiene riscontrate le dichiarazioni del sig. COGNOME. Motivazione illogica, insufficiente e apparente; omesso esame RAGIONE_SOCIALE prove documentali prodotte dalle parti e segnatamente le lettere di sollecito di consegna della documentazione inviate dal dott. COGNOME a RAGIONE_SOCIALE
3.C on il terzo motivo, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97.
4.C on il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente, apparente motivazione circa la mancata applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003.
5.C on il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990, 42 del d.P.R. n. 600/73 e 56 del DPR 633/1972.
6.In data 26 settembre 2023, NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate -Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (‘ rottamazione-quater ‘), con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti ed asserito pagamento integrale del debito in data 11/9/2023.
7.L’atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, all’RAGIONE_SOCIALE in data 26.9.2023; che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente ai sensi dell’art. 390 del codice di rito, produce l’estinzione
del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis , Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che «l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p,c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.); che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del processo.
8.Le spese possono essere compensate tenuto conto della ratio della definizione agevolata (cfr. Cass. ord. 21154/2019; Cass. sez. lav., n. 12024 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.
Così deciso in data 18 gennaio 2024