Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 18419-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. 00420530099, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1240/01/2019 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 20 11, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò al RAGIONE_SOCIALE (poi solo RAGIONE_SOCIALE
Accertamento –
Contabilizzazione di costi
ricavi e Iva – Estinzione
RAGIONE_SOCIALE) , l’ avviso d’accertamento con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò un maggior imponibile ai fini Ires ed Iva, con conseguente maggiore imposta, ed irrogò sanzioni.
Con l’atto impositivo erano state contestate al RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, maggiori operazioni imponibili, dovute al mancato riaddebito ai consorziati dei costi indicati nella propria situazione economica, con conseguente rilievo di procedure anomale di contabilizzazione di costi e di ricavi, nonché anomala contabilizzazione dell’Iva.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona nella sentenza n. 138/01/2018, con la quale furono parzialmente accolte le ragioni del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, con sentenza n. 1240/01/2019 respinse i rispettivi appelli, confermando dunque le statuizioni di primo grado.
Per la cassazione della sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’ufficio con controricorso.
Nelle more il ricorrente ha manifestato la volontà di rinuncia al ricorso. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
Preliminarmente va evidenziato che il RAGIONE_SOCIALE, essendo intervenuto un accordoquadro di conciliazione con l’RAGIONE_SOCIALE per la definizione di tutte le pendenze inter partes , ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, cui è seguita l’accettazione dell’ufficio controricorrente. Le parti hanno espressamente dichiarato che le spese siano compensate interamente.
Ricorrono dunque i presupposti prescritti dall’art. 44 del d.P.R. 546 del 1992 per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia . Spese compensate. Così deciso in Roma, il giorno 17 gennaio 2024.