Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 12566-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
CONTROSCERI NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 4645/16/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Siracusa, depositata il 10 novembre 2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4645/16/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE
Cartella di pagamento -Notificazione -Estinzione del giudizio
RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Siracusa, che, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento notificata dalla RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato richiesto il pagamento di € 1.246.154,95 a titolo di Iva, Irpef ed Irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006.
Per quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso il Controsceri aveva impugnato la cartella dolendosi, oltre che di vizi relativi al contenuto dell’atto, RAGIONE_SOCIALE omessa notifica dei prodromici avvisi d’accertamento. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si erano costituiti contestando le ragioni del ricorso, che fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n. 413/04/2012, sulla constatata ritualità degli avvisi d’accertamento, divenuti pertanto definitivi, e dell a cartella di pagamento. L’appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione regionale fu invece accolto con la sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che le notificazioni degli avvisi d’accertamento e RAGIONE_SOCIALE cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., fossero irrituali e nulle. Dichiarò pertanto la nullità degli atti impositivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 con ordinanza interlocutoria n. 20316/2023 fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nella successiva adunanza camerale del 26 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Preliminarmente deve rilevarsi che nel presente giudizio, con cui è stata impugnata innanzitutto la cartella erariale notificata al contribuente, risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso per cassazione al solo contribuente e non anche all’RAGIONE_SOCIALE– pur costituito e parte processuale, dunque litisconsorte processuale (cd. ‘litisconsorzio unitario o quasi necessario’) RAGIONE_SOCIALE ricorrente medesima.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME ordinanza interlocutoria fosse stata ordinata l’integrazione del contra ddittorio nel termine di novanta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza , per quanto emerge dalla produzione documentale allegata al processo non risulta che alcuna RAGIONE_SOCIALE parti, e comunque la parte interessata, vi abbia provveduto.
Ciò costituisce indice di inattività RAGIONE_SOCIALE parti, con conseguente intervento di una RAGIONE_SOCIALE cause estintive del processo, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, il giorno 26 giugno 2024