Estinzione del Processo: Quando il Silenzio delle Parti Pone Fine alla Lite
L’estinzione del processo rappresenta un meccanismo fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, finalizzato a garantire la ragionevole durata dei giudizi. In ambito tributario, recenti normative hanno introdotto procedure accelerate per definire le liti pendenti, premiando l’accordo tra Fisco e contribuente. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia delle parti, a seguito di una definizione agevolata, porti alla chiusura definitiva del contenzioso.
Il Contesto del Caso: Una Controversia Tributaria Definita per Legge
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, favorevole a un contribuente. La controversia, tuttavia, non è arrivata a una discussione nel merito davanti alla Suprema Corte. Questo perché il contenzioso è stato inserito in un apposito elenco, trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, per avvalersi di una procedura di definizione agevolata prevista da una specifica normativa (d.l. n. 13 del 2023 e legge n. 130 del 2022). Tali leggi sono state introdotte proprio per ridurre il carico di lavoro dei giudici di legittimità, incentivando la chiusura delle liti fiscali.
La Procedura di Definizione Agevolata
La normativa consente di chiudere le controversie pendenti attraverso il pagamento di somme ridotte. L’inserimento del caso nell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate ha documentato formalmente la volontà di aderire a questa procedura, attestando la “regolare definizione” della controversia e l’assenza di un “diniego” a procedere in tal senso.
La Disciplina dell’Estinzione del Processo per Inattività
La legge stabilisce una conseguenza diretta all’adesione a questa procedura. Una volta che la controversia è regolarmente definita e inserita nell’elenco, la palla passa alle parti coinvolte. La normativa (in particolare l’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022) prevede che se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione della causa entro un termine specifico, il processo si estingue automaticamente. È importante notare che una semplice richiesta di declaratoria di estinzione non è considerata una valida istanza di trattazione, poiché non mira a proseguire il giudizio nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un notaio di questa procedura. I giudici hanno rilevato che tutti i presupposti di legge erano stati rispettati:
1. Inserimento nell’elenco: La controversia era stata inclusa nell’elenco per la definizione agevolata, documentando la risoluzione della lite.
2. Assenza di diniego: Non vi era prova di un diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
3. Inerzia delle parti: Nessuna delle parti, né l’Agenzia delle Entrate né il contribuente, ha depositato un’istanza per fissare un’udienza di trattazione entro i termini previsti.
Sulla base di queste constatazioni, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la legge e dichiarare l’estinzione del processo. La decisione specifica inoltre, richiamando l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 citato, che le spese legali del procedimento estinto rimangono a carico della parte che le ha sostenute fino a quel momento. Viene fatta salva, comunque, la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sebbene in questo caso non sia avvenuto.
Le Conclusioni
Questo decreto evidenzia l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario. La procedura di estinzione del processo per inattività successiva alla definizione agevolata offre una via d’uscita rapida e certa dalle liti fiscali, evitando i lunghi tempi della giustizia. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che l’adesione a tali procedure, seguita dalla mancata richiesta di prosecuzione, porta a una chiusura tombale della vicenda giudiziaria. La regola sulla ripartizione delle spese, che lascia a ciascuna parte il proprio carico, è un ulteriore incentivo a non proseguire giudizi ormai svuotati del loro oggetto, garantendo così certezza e risparmio di risorse per tutti i soggetti coinvolti e per il sistema giudiziario nel suo complesso.
Quando si verifica l’estinzione del processo in casi di definizione agevolata?
L’estinzione del processo si verifica quando, dopo l’inserimento della controversia in un elenco per la definizione agevolata, nessuna delle parti presenta un’istanza per la trattazione della causa entro i termini stabiliti dalla legge.
Cosa dimostra l’inserimento della lite nell’elenco di definizione agevolata?
L’inserimento nell’elenco, secondo il decreto, documenta la regolare definizione della controversia secondo le forme previste dalla legge e l’assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per questa causa?
In base alla normativa applicata (art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22754 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22754 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2615/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2982/01/2021 depositata il 14/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 28/07/2025