Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10328/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3861/2017 depositata il 29/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento con cui veniva rideterminata, ex art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973, la base imponibile per l’anno 2007 e 2008, con recupero di maggiore Irpef e applicazione di sanzioni.
La CTP di Milano adita rigettava il ricorso e quindi la CTR della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello del
contribuente, con la sentenza indicata in epigrafe rideterminava il reddito in misura inferiore rispetto a quanto accertato.
Avverso la predetta sentenza ricorreva l’Amministrazione con cinque motivi e resisteva il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio parte controricorrente ha notificato (in data 4/11/2019) all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura dello Stato e, quindi, depositato in Cancelleria, istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per essersi avvalso, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, della definizione agevolata (c.d. «rottamazione bis») relativamente alla cartella esattoriale recante il carico derivante dall’avviso di accertamento impugnato, con pagamento integrale del dovuto.
Il contribuente ha allegato all’istanza la comunicazione in data 13 giugno 2018 di Agenzia delle entrate -Riscossione dell’importo delle somme dovute per la definizione dei carichi ad essa affidati e la documentazione dell’integrale pagamento di tali somme.
Istanza e documenti risultano notificati all’Agenzia ricorrente, che nulla ha obiettato al riguardo.
Va nel caso di specie evidenziato come la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege.
Ne segue che è ragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce
sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessit à di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare».
Pertanto, nel caso in esame va dichiarata l’estinzione del giudizio e non deve provvedersi sulle spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083/2018).
Non ricorrono nemmeno i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disposizione non applicabile comunque alla ricorrente, Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma, il 15/12/2023.