Estinzione del processo: gli effetti della definizione agevolata
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui può concludersi un contenzioso, specialmente in ambito tributario. A differenza di una sentenza che decide nel merito, l’estinzione pone fine alla lite per ragioni procedurali o per il venir meno della materia del contendere. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti automatici derivanti dall’adesione di un contribuente alla cosiddetta ‘definizione agevolata’, illustrando un percorso alternativo alla classica risoluzione giudiziale.
Il Contesto della Causa: Un Contenzioso Fiscale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società estera, attiva nel settore del gioco online, contro un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dopo un primo giudizio sfavorevole presso la Commissione Tributaria Regionale, la società aveva deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Durante lo svolgimento del processo in Cassazione, è intervenuta una novità normativa (la Legge n. 197/2022) che ha introdotto una nuova possibilità di ‘pace fiscale’, ovvero una definizione agevolata delle liti pendenti. La società ricorrente ha colto questa opportunità, presentando la domanda di definizione e provvedendo al versamento degli importi richiesti dalla legge, o quantomeno della prima rata.
Questo passo si è rivelato decisivo per l’esito della controversia. L’adesione a tali meccanismi transattivi è infatti incentivata dal legislatore proprio per ridurre il carico di lavoro dei tribunali e offrire una via d’uscita rapida e meno onerosa ai contribuenti.
L’Estinzione del processo a seguito della definizione agevolata
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione depositata dalla società (domanda di definizione e prova del pagamento), ha applicato direttamente la normativa di riferimento. La legge prevede che, una volta che il contribuente ha aderito alla procedura e l’amministrazione finanziaria non comunica un formale diniego entro i termini, il processo si estingue automaticamente. Questa è una conseguenza diretta e prevista dalla legge, che non richiede ulteriori valutazioni nel merito della controversia originaria.
La Ripartizione delle Spese nel Processo Estinto
Un punto cruciale in ogni conclusione di processo è la gestione delle spese legali. Il decreto chiarisce anche questo aspetto. La legge sulla definizione agevolata stabilisce che, in caso di estinzione del processo, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che la società, avendo avviato il ricorso e sostenuto i relativi costi, non può chiederne il rimborso alla controparte, nonostante la chiusura del contenzioso.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una rigorosa applicazione della Legge n. 197/2022. I giudici hanno constatato la sussistenza di due condizioni fondamentali previste dalla norma: in primo luogo, il deposito da parte del contribuente della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti; in secondo luogo, la mancata produzione di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’articolo 1, comma 198, della citata legge collega a queste due condizioni l’effetto automatico dell’estinzione del giudizio. La ratio della norma è quella di deflazionare il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita che prescinde dall’accertamento del diritto nel merito. La Corte, pertanto, non entra nella valutazione della fondatezza originaria del ricorso, ma si limita a prendere atto del perfezionamento della fattispecie estintiva. Viene inoltre precisato che, come da dettato normativo, le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali aspetti residui, secondo quanto previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Conclusioni
Questo decreto offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che l’adesione a una sanatoria fiscale, se correttamente eseguita, conduce all’estinzione del processo in modo quasi automatico, a meno di un espresso e motivato diniego dell’amministrazione. In secondo luogo, chiarisce in modo inequivocabile il regime delle spese processuali: chi sceglie la via della definizione agevolata deve essere consapevole che i costi legali sostenuti fino a quel momento resteranno a proprio carico. Si tratta di una valutazione di convenienza economica che ogni contribuente deve fare, confrontando il costo certo della definizione agevolata e delle spese legali non recuperabili con l’esito incerto e i tempi lunghi di un giudizio ordinario.
Cosa succede al processo se un contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto a condizione che il contribuente presenti la domanda, effettui il pagamento richiesto e l’amministrazione finanziaria non notifichi un provvedimento di diniego.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Nel caso specifico, la società che aveva presentato il ricorso ha dovuto sostenere i propri costi legali.
Dopo l’estinzione, le parti possono ancora rivolgersi al giudice?
Sì, il decreto chiarisce che le parti mantengono la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, per discutere eventuali aspetti non coperti dall’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15815 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 15815 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24874/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFF MONOPOLI LOMBARDIA SEZ OPERATIVA TERRITORIALE MI rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.5369/21/2019 depositata il 23/12/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 27/05/2025